Rimodulazione della rivalutazione delle pensioni
nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019/2021
Rimodulazione della rivalutazione delle pensioni
articolo 1, comma 477, Legge 11 dicembre 2019 n. 160
30 Marzo 2020
L’articolo 1, comma 477, Legge 11 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019/2021, parzialmente diverso da quello applicato a fine anno 2019 per mettere in pagamento le pensioni nei primi giorni di gennaio 2020.
La modifica riguarda l’eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100 percento dell’indice di rivalutazione.
Non rientrano nel campo di applicazione delle rimodulazione degli importi, le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici della Legge 206/2004 (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, l’indennità integrativa speciale, le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.
Per il biennio 2020/2021, la rivalutazione spetterà nelle seguenti misure:
- Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps (2.052,04 euro), nella misura del 100 percento;
- Nella misura del 77 percento, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps (2.565,05 euro);
- Nella misura del 52 percento, per i trattamenti complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps (3.078,06 euro);
- Nella misura del 47 percento...