Ulteriori chiarimenti in merito al premio ai lavoratori dipendenti
premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da...
Ulteriori chiarimenti in merito al premio ai lavoratori dipendenti
articolo 63 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
15 Aprile 2020
L’articolo 63 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce che ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo (da lavoro dipendente) dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Con la circolare 8/E del 03 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate aveva fornito le indicazioni, sulla modalità di attribuzione di detto premio, generando alcune criticità operative.
Con la risoluzione 18/E del 09 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate prova a far chiarezza, precisando che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non abbia svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro. Quindi le assenze per ferie, malattia, smart working o altre tipologie di resa/non resa della prestazione lavorativa dovranno essere escluse.
Il metodo dettato, maggiormente aderente al tenore letterale della norma, prevede che si possano utilizzare i giorni lavorati in presenza (indipendentemente dal numero di ore prestate) e quelle lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Il bonus spettante sarà pari all’importo di 100 euro moltiplicato detto rapporto.
A prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale) il premio di 100 euro spetterà al lavoratore qualora abbia resa la propria prestazione lavorativa in presenza per tutti i giorni previsti dal contratto.
Qualora il...