Il fondo vincolato per le perdite non comporta per l'ente socio l'obbligo di ripianare le perdite dei propri organismi partecipati : le recenti conferme della corte dei conti campania e piemonte.
I recenti pareri della Corte dei Conti ( Campania n.11/2018; Piemonte n.3/2018) ribadiscono...
Il fondo vincolato per le perdite non comporta per l'ente socio l'obbligo di ripianare le perdite dei propri organismi partecipati : le recenti conferme della corte dei conti campania e piemonte.
14 Febbraio 2018
I recenti pareri della Corte dei Conti ( Campania n.11/2018; Piemonte n.3/2018) ribadiscono l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di organismi partecipati che versano in situazione di dissesto o di deficit finanziario di liquidazione. L'obbligo del ripiano delle perdite e l'assunzione diretta dei debiti non sussiste nonostante l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati.
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Il TUSP ( D.Lgs 175/2016) con l'articolo 21 “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali” riprendendo le disposizioni della legge di stabilità 2014 ( art.1 commi 550, 551 e 552 della legge n. 147/2013) prevede che gli enti locali accantonano nel bilancio, in un apposito fondo vincolato,degli importi pari al risultato negativo, non immediatamente ripianato, delle proprie società partecipate ,in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L’obiettivo del legislatore è di assicurare trasparenza e di garantire una prudente gestione economico-finanziaria dell’ente locale, il quale deve tenere conto, anche da un punto di vista finanziario, dell’andamento dei propri enti partecipati.
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nei seguenti casi:1) l'ente partecipante ripiana la perdita di esercizio;2) l'ente partecipante dismette la partecipazione;3) il soggetto partecipato è posto in liquidazione.
Secondo la recente pronuncia della Corte dei Conti Piemonte (n 3/2018 PAR) “Il meccanismo dell’accantonamento risponde inoltre all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi.”
La giurisprudenza contabile afferma, tuttavia, “che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato” ( Corte dei conti Liguria 24/2017/PAR).
Venendo al caso particolare della società in liquidazione, la Corte dei conti Piemonte sopra citata afferma che sono stringenti i limiti di ammissibilità di interventi di soccorso finanziario , poiché la società rimane in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale, ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura. La suddetta Corte richiamando quanto già evidenziato dalla Sez. Contr. Liguria nel parere n. 24/2017, afferma “come sia da considerarsi assai arduo spiegare in termini di razionalità economica l’eventuale scelta di un Ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l’onere dei debiti di una società in liquidazione, la...