Il conguaglio di cassa “allargato”
art. 23, comma 3, del DPR 600/73
Il conguaglio di cassa “allargato”
a cura di Pierluigi Tessaro
23 Gennaio 2023
L’art. 23, comma 3, del DPR 600/73 dispone che i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare, entro il 28 febbraio, il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti e l'imposta dovuta sugli stessi, tenendo conto eventualmente delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del Tuir (“I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del DPR n. 917/86, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15………”).
L’art. 51 del TUIR stabilisce, al comma 1, che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Pertanto, i redditi corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore entro il termine ultimo del 12 gennaio dell’anno successivo concorrono alla determinazione del reddito percepito nel periodo d’imposta precedente.
Sulla base di questo enunciato, il datore di lavoro è tenuto, perciò, a...