La diversa attribuzione del buono pasto nei contratti sanità ed enti locali
Corte di Cassazione sentenza n. 5547,
La diversa attribuzione del buono pasto nei contratti sanità ed enti locali
a cura di Pierluigi Tessaro
12 Aprile 2021
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5547, ha tracciato un diverso orientamento per l’attribuzione dei buoni pasto spettanti ai lavoratori dipendenti del comparto sanità rispetto a quelli del comparto enti locali.
Nella sentenza, i giudici hanno precisato che il buono pasto compete ai lavoratori del comparto sanità che effettuano un orario di lavoro giornaliero superiore alle 6 ore, che non possano usufruire del servizio mensa, o che siano impossibilitati, per motivi di lavoro, a fermarsi per la pausa pranzo.
La causa ha riguardato una dipendente turnista dell’azienda ospedaliera di Messina che si era vista rifiutare l’attribuzione dei buoni pasto dall’amministrazione poiché gli accordi aziendali avevano previsto la somministrazione del ticket solo nel caso di svolgimento di un orario di lavoro articolato su mattina e pomeriggio.
Tale beneficio, invece, non veniva riconosciuto nel caso in cui la prestazione lavorativa fosse stato effettuata nel pomeriggio o in orario serale.
Questo perché le disposizioni interne dell’azienda ospedaliera facevano riferimento a norme contenute nell’articolo 45 del ccnl del 14.9.2000 del comparto regioni ed autonomie locali.
Secondo la Cassazione, i lavoratori del comparto sanità hanno diritto al servizio mensa, o all’erogazione del buono pasto, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare...