La restituzione delle somme erogate va effettuata al lordo o al netto?
Agenzia delle Entrate interpello n. 467 del 22/9/2022
La restituzione delle somme erogate va effettuata al lordo o al netto?
a cura di Pierluigi Tessaro
26 Settembre 2022
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 467 del 22/9/2022, è intervenuta sul tema della restituzione degli importi erogati ad un soggetto ed in particolare se tali importi devono essere restituiti al lordo o al netto delle ritenute fiscali.
Nel quesito, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, aveva comunicato a febbraio 2020 al proprio dipendente che il trattamento pensionistico che gli era stato erogato era stato calcolato erroneamente. Tale errore aveva comportato l’erogazione di una somma non spettante, più elevata, costituita da una maggiore pensione ed una maggiore indennità pensionabile, oltre al riconoscimento di un credito costituito da arretrati a titolo di pensione privilegiata e a titolo di indennità di ausiliaria.
Le somme corrisposte indebitamente al dipendente sono state, tuttavia, trattenute al lordo e non al netto delle ritenute, quindi non considerando le disposizioni previste dall’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che dispone, in caso di ripetizione di importi erroneamente corrisposti al percipiente, la restituzione delle somme al netto e non al lordo.
Il dipendente aveva evidenziato, invece, che la compensazione era avvenuta in maniera non omogenea, poiché erano stati compensati importi a debito “lordi” e importi a credito “netti”. Oltre a ciò, lo stesso dipendente aveva lamentato l’emissione di una certificazione unica errata, poiché, oltre a non essere state indicate le somme trattenute nel corso del 2020, si rinvenivano altri errori di compilazione nei vari campi del modello.
In risposta, l’agenzia fiscale, dopo aver precisato che il parere viene reso in relazione al regime fiscale applicabile alle modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti da cui esula ogni valutazione circa la correttezza degli importi a debito e a credito compensati, così come evidenziati nella relazione tecnica allegata all'istanza, richiama l’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, che prevede la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” del 5 aprile 2016.