L’aumento della decontribuzione: il Messaggio INPS n. 1932 del 24/5/2023
ampliamento dello sgravio contributivo
L’aumento della decontribuzione: il Messaggio INPS n. 1932 del 24/5/2023
a cura di Pierluigi Tessaro
29 Maggio 2023
L’INPS, con il Messaggio n. 1932 del 24/5/2023, ha fornito i chiarimenti in merito all’ulteriore ampliamento dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 39 del D.L. n. 48 del 4/5/2023 per i periodi di paga 1/7-31/12/2023.
Come noto, l’articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva incrementato per il 2023 la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, nella seguente misura:
- 2%, in caso di retribuzione imponibile mensile non superiore a € 2.692, parametrata per tredici mensilità e maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel documento, l’istituto ricorda che erano già state fornite indicazioni riguardo alla misura dello sgravio con la circolare n. 43 del 22/3/2022, con il messaggio n. 3499 del 26/9/2022 e con la circolare n. 7 del 24/1/2023.
Il recente decreto legge n. 48 ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1/7/2023 al 31/12/2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Per cui, per i periodi di paga dal 1/7/2023 al 31/12/2023, l’esonero contributivo verrà riconosciuto:
- nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692;
- nella misura del 7%, a condizione che la...