Le spese rimborsate forfetariamente ai dipendenti in smart working rientrano nel reddito imponibile.
La risposta all’interpello n. 328 del 11/5/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Le spese rimborsate forfetariamente ai dipendenti in smart working rientrano nel reddito imponibile.
a cura di Pierluigi Tessaro
24 Maggio 2021
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 328 del 11/5/2021, si è espressa in merito alla possibilità di erogare un compenso a forfait ai dipendenti in smart working per le spese di telefono, riscaldamento, connessione ad internet, aria condizionata, ecc.
Nel quesito, l’ente proponente ha chiesto se i compensi corrisposti a favore dei dipendenti in smart working rientrino nel reddito imponibile ai fini fiscali oppure se siano da considerare a titolo risarcitorio perché anticipati dagli stessi per lo svolgimento da casa della loro attività lavorativa.
In mancanza di una specifica regolamentazione del "lavoro agile" in ambito civilistico, giuslavoristico e fiscale, l’ente istante sarebbe intenzionato a pattuire, tramite appositi accordi individuali con il personale che svolge l'attività lavorativa da remoto, un rimborso, pari al 30 per cento dei consumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture periodiche emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente, a titolo di risarcimento delle spese anticipate, non computabili ai fini degli altri istituti contrattuali e di legge, compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto.
L’istante ha chiesto, perciò, di sapere se tali importi possano essere configurati come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, da assoggettare, pertanto, a ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e, nell'ipotesi di riscontro negativo, se tale percentuale (calcolata in ragione del rapporto tra l'orario lavorativo, 8 ore, e la durata dell'intera giornata) possa essere considerata "congrua".
Nella soluzione interpretativa, la società istante, ritenendo che la natura dei rimborsi sia risarcitoria e non retributiva, precisa che gli importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, quindi non debbano essere assoggettati a...