Indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente
Circolare INPS 96/2020
25 Agosto 2020
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali
3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
3.2 Verifica del limite reddituale
3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
3.4 Riconoscimento del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo in conseguenza all’emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
4. Adempimenti sostituto d’imposta
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo
7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021
8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo
9. Comunicazioni per la rinuncia all’ulteriore detrazione
10.Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (Allegato n. 1), prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che è, pertanto, abrogato dalla medesima decorrenza.
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:
- trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
- un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Si illustrano di seguito le nuove misure e gli adempimenti dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
2. Quadro normativo di riferimento
Trattamento Integrativo
L’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinate sui medesimi redditi.
Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.
Ulteriore detrazione
L’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020 prevede per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo annuo e` superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo e` superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.
Al momento, l’ulteriore detrazione è prevista solo per il secondo semestre dell’anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.
Salvaguardia dei soggetti incapienti
Tra le altre misure fiscali previste dal decreto-legge n. 34/2020, l’articolo 128 (Allegato n. 2) ha previsto che il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR spettante fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, siano riconosciuti in favore dei medesimi soggetti indicati, in possesso dei requisiti specificati nei successivi paragrafi, anche nel caso in cui i medesimi lavoratori risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali
3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
Come stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 ed analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge n. 66/2014, i beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento. Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
3.2 Verifica del limite reddituale
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 3/2020, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo dei benefici fiscali in questione, non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre si tiene conto anche della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati (articolo 16 del D.lgs n. 147/2015).
3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
Per aver diritto al trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR).
3.4 Riconoscimento del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo in conseguenza all’emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
Come già anticipato, l’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto che il sostituto d’imposta, per l’anno 2020, a decorrere dalla prima rata utile di prestazione in pagamento e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, riconosce il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche se l’imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti è di importo inferiore alle detrazioni da lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.
4. Adempimenti del sostituto d’imposta
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020, attraverso l’istituto della compensazione tramite il modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con riferimento all’ulteriore detrazione per i redditi complessivamente superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che segue le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposta lorda, si rappresenta che per il personale dipendente dell’Istituto sarà determinata, in via teorica, dalla Piattaforma Fiscale sulla base del reddito presunto annuo complessivo di ciascun potenziale beneficiario e sarà comunicata alla Direzione centrale Risorse umane dell’Istituto, che provvederà a riconoscerne l’importo spettante fino a capienza, esponendola nel relativo cedolino mensile di retribuzione. Analogo processo viene previsto per le prestazioni a sostegno del reddito a cui Piattaforma Fiscale conferisce le ulteriori detrazioni fiscali. Analogamente, per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis), le altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e l’APE sociale, sia l’ulteriore detrazione che il trattamento integrativo, se spettanti, sono riconosciuti, a partire dal cedolino del mese di luglio 2020 in conformità alla normativa vigente, sotto forma di credito mensile erogato in via provvisoria. In particolare, nel cedolino mensile la presenza dell’ulteriore detrazione viene segnalata con la dicitura “Acconto rimborso IRPEF”, mentre per il trattamento integrativo compare la seguente indicazione: “Trattamento integrativo L. 21/2020”.
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR[1].
Si ricorda altresì che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d’imposta.
Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.
5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Come già si è avuto modo di precisare con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, relativamente alla disciplina del credito fiscale (c.d. “bonus Renzi”), le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale e sul conseguente riconoscimento periodico dell’agevolazione.
Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in:
a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”;
b) prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.
In particolare, rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni:
- l’indennità di disoccupazione NASpI;
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
- gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
- l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre;
- assegno per le attività socialmente utili;
- indennità di tirocinio.
Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare:
- tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
- l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione”);
- la malattia;
- le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- il congedo parentale;
- il congedo facoltativo del...