Università telematiche: per fruire dei permessi studio è necessaria la certificazione di presenza
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica
Università telematiche: per fruire dei permessi studio è necessaria la certificazione di presenza
Quesito in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche
14 Gennaio 2021
Si rappresenta che con la nota (omissis), acquisita in data 2 novembre con protocollo DFP (omissis), la R.S.U. di Codesta amministrazione comunale ha sottoposto all’attenzione dello scrivente Dipartimento la problematica riguardante la possibilità per gli appartenenti alla Polizia locale di fruire dei permessi per il diritto allo studio in caso di frequenza di corsi presso una Università telematica.
Nell’esporre il quesito viene evidenziata la peculiarità del tipo di servizio svolto dai lavoratori interessati che non consentirebbe una puntuale programmazione della frequenza dei corsi, sia perché i turni di lavoro sono spesso comunicati tardivamente e sia in quanto gli stessi non risultano compatibili con l’obbligatorietà prevista per questa tipologia di Atenei, che, ai fini dell’accesso alla prova di esame, prevedono infatti una frequentazione in modalità e-learning almeno dell’80% della durata di ogni corso.
In base a quanto evidenziato nell’istanza e da quanto si evince dalla disposizione di servizio formulata dall’amministrazione comunale del 2 novembre 2018 e trasmessa dall’istante, l’amministrazione richiede che: “…i dipendenti beneficiari della normativa in questione dovranno tassativamente produrre una precisa attestazione, redatta dalla Facoltà Università Telematica, la quale dovrà precisare i seguenti elementi: l) orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di proprio riferimento, che devono coincidere con l'orario di lavoro previsto; 2) certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola”.
Come noto, il tema è stato affrontato dal Dipartimento con la Circolare n. 12 del 2011, laddove si è chiarito che: “…le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche…”. Anche in occasione dell’ultima tornata contrattuale non ci sono stati specifici interventi al riguardo, per cui la relativa disciplina rimane delineata a livello generale e – conseguentemente - la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e dei permessi per la partecipazione agli esami deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle...