Imposta di soggiorno: il nuovo ruolo del gestore della struttura alberghiera/ricettiva
versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere
Imposta di soggiorno: il nuovo ruolo del gestore della struttura alberghiera/ricettiva
a cura di Vincenzo Cuzzola
07 Dicembre 2020
Come è noto, la disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive è stata oggetto di un’importante modifica dall'art. 180 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (convertito dalla Legge n. 77 del 20 luglio 2020). In particolare, il comma 4 di tale articolo ha stabilito l'inserimento nell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del comma 1 ter, il quale recita che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e) d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. con modif. nella I. 30 luglio 2010 n. 122 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
È evidente come, ai sensi della novella, il gestore della struttura venga oggi ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento (figura prevista e definita dall'art. 64 del DPR n. 600/1973) dell'imposta di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.
In precedenza, al contrario, il gestore della struttura ricettiva operava da ausiliario dell'ente locale nella riscossione del tributo e nel maneggio di pubblico denaro, fungendo da agente contabile con obbligo di rendiconto. Nella vigenza della precedente disciplina, la Corte di Cassazione aveva ritenuto la sussistenza del delitto di peculato dinanzi alla condotta posta in essere dal gestore della struttura ricettiva che si era appropriato delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, omettendo di riversarle al Comune, poiché lo svolgimento dell'attività ausiliaria di responsabile della riscossione e del versamento, strumentale all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra l'ente impositore e il cliente della struttura, determinava l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al soggetto privato cui era demandata la materiale riscossione dell'imposta (sez. 6, sent. n. 32058/2018; sent. n. 27707/2019).
Tale...