ALLEGATO IX E POSSIBILITA’ DI RICORRERE A CONTRATTI DI CO.CO.CO.
Negli appalti di servizi sociali non è possibile ricorrere a contratti di co.co.co. per garantire...
ALLEGATO IX E POSSIBILITA’ DI RICORRERE A CONTRATTI DI CO.CO.CO.
Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 2382 del 14 aprile 2020.
30 Aprile 2020
Negli appalti di servizi sociali non è possibile ricorrere a contratti di co.co.co. per garantire la presenza delle figure di educatore professionale richieste nel bando di gara.
E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 2382 del 14 aprile 2020.
La questione è stata affrontata in una gara d’appalto per il servizio avente ad oggetto l’affidamento di un servizio sociale, come tale rientrante tra i servizi dell’Allegato IX al Codice dei contratti.
Nella gara era prescritto di fornire il servizio mediante l’ausilio di educatori professionali.
Nella sentenza è emerso che, lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l’iscrizione in apposito albo della professione sanitaria (e per la quale dunque può valere quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di primo grado, ossia l’applicabilità della disciplina dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015): in particolare, il d.m. n. 153018 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di educatore professionale socio-sanitario.
I giudici hanno tuttavia sottolineato che va però detto che la normativa di settore distingue due figure di “educatori professionali”, ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo di cui sopra.