APPALTI DELL’ALLEGATO IX E GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA
27 Novembre 2020
Il giudizio di anomalia dell’offerta è ampiamente discrezionale e sindacabile dai giudici solo in caso di evidente illogicità o di erroneità che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Lo ha chiarito il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 23 novembre 2020, n. 1891.
Il caso ha avuto riguardo un appalto dell’allegato IX al Codice dei contratti, ed esattamente il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie gestite da un Comune.
La ricorrente aveva partecipato alla suddetta procedura e contestava l’esito della medesima.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contestava la violazione del disciplinare di gara, il quale stabiliva la necessità, per il concorrente, di dimostrare la disponibilità, per tutta la durata del servizio, di un centro di cottura e deposito alimentare adeguato alla preparazione del numero dei pasti richiesto dall’appalto, dotato delle necessarie autorizzazioni.
In particolare, la ricorrente contestava l’idoneità del centro di cottura alternativo individuato dall’aggiudicataria, costituito da un ristorante-pizzeria privo delle caratteristiche del deposito, e per il quale non vi sarebbe stata l’autorizzazione sanitaria quale centro cottura in quanto rientrante nella categoria “bar, ristorante, pizzeria”.
Il motivo è stato ritenuto infondato dai giudici.
Infatti, l’impresa aggiudicataria non si era limitata a produrre una mera dichiarazione di impegno, di per sé sufficiente ad integrare quanto previsto dal disciplinare, ma aveva altresì prodotto il contratto per la concessione d’uso del centro cottura e deposito alimentare stipulato e al quale venivano allegati documenti, tra i quali, in particolare, l’autorizzazione comunale di esercizio pubblico che menzionava, tra l’altro, gli estremi dell’autorizzazione sanitaria.
Quanto, poi, all’inidoneità del locale rispetto alle specifiche esigenze dell’appalto, i giudici hanno rilevato che i codici ATECO attribuiti all’esercizio da adibire a punto cottura e deposito non risultavano incoerenti con l’oggetto dell’appalto, di modo che la valutazione positiva di idoneità – la quale, come è noto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato di legittimità del G.A., salva l’ipotesi in cui sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria o fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti; elementi assenti, o comunque non adeguatamente dimostrati, nella fattispecie – risultava esente da vizi sindacabili in sede giurisdizionale.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’attendibilità complessiva dell’offerta.
In particolare, rilevava che, da una complessiva analisi delle voci, sarebbero risultati scostamenti che, nel complesso, avrebbero reso inattendibile l’offerta aggiudicataria, in quanto l’utile di impresa sarebbe risultato talmente irrisorio, a fronte di una serie di maggiori costi occultati nell’offerta o comunque non adeguatamente giustificati, da far ritenere che l’offerta fosse solo virtualmente fornita di utile -mentre ne era strutturalmente e in concreto priva- come tale da considerarsi incongrua e cioè sospetta di essere basata sull’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Tuttavia, anche tale censura è stata ritenuta infondata.
A tale proposito, i giudici hanno sostenuto che, premesso che “Incombe su chi voglia denunciare l’anomalia dell’offerta l’onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l’esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull’utile prospettato” e che per poter contestare il giudizio complessivo di congruità dell’offerta la ricorrente deve dimostrare non soltanto la mancata giustificazione di talune voci, ma anche l’insostenibilità complessiva dell’offerta, nel senso che l’esclusione dalla gara necessita della prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui: “Il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta. Anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione”.
Nel caso controverso, in sede di gara, ed in particolare nell’ambito dell’integrazione degli elementi giustificativi dell’offerta, la ditta aggiudicataria aveva fornito analitici chiarimenti in ordine alla compatibilità dei costi con la serietà della propria offerta. Detti elementi, attinenti all’utilizzo di materiale biodegradabile, alle derrate alimentari e all’utilizzo del centro di cottura alternativo e deposito, a loro volta erano stati ritenuti plausibili e congrui dall’amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, secondo i giudici, parte ricorrente, nel contestare la serietà dell’offerta, avrebbe dovuto fornire elementi pregnanti, quantunque a livello indiziario ma comunque idonei a rendere conto e ragione dell’inattendibilità tecnica di quanto giustificato dall’aggiudicataria in sede di gara e/o dell’erroneità tecnica del giudizio dell’amministrazione, elementi che, invece, non si rinvenivano nel ricorso, se non in termini generici ed ipotetici.
Per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato.
* * *
Pubblicato il 23/11/2020
N. 01891/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2020, proposto da
OMISSIS Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ferraiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amantea non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Canino, Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Jorio in Cosenza, via Misasi 80/D;
per l’annullamento
della determina dirigenziale N°190/2020, NRG 597/2020, N° albo 417 del 21.09.2020, di cui all’avviso del 22.09.2020, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto di servizi per la “REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI AMANTEA – ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. – CUP I95E20000000004 – CIG: 817750636E” in favore della ditta OMISSIS S.R.L.
dei verbali di gara tutti, compresi quelli relativi al soccorso istruttorio nei confronti della aggiudicataria e del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta ex art. 97 D.Lgs. 50/2016;
Ove occorrer possa, del bando e del disciplinare nonché degli allegati al bando;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte della società ricorrente che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro ed all’esecuzione dei servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Domenico Gaglioti tenuta per come previsto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-La ricorrente aveva partecipato alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 indetta dalla Centrale Unica di Committenza “Costa Tirrenica” il 27.2.2020 per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Amantea per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”, da aggiudicarsi con il criterio di dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2-Venivano presentate nei termini n. 3 offerte e all’esito la gara veniva aggiudicata in favore dell’odierna controinteressata OMISSIS s.r.l., per un importo contrattuale stimato in € 599.508,00.
3-A seguito di richiesta di accesso, assentita solo parzialmente in data 11.8.2020, l’odierna ricorrente prendeva visione della busta amministrativa della controinteressata aggiudicataria e formulava quindi osservazioni su asserite criticità, senza ottenere seguito.
4-All’esito delle verifiche delle dichiarazioni di gara e di congruità dell’offerta, con determina dirigenziale n. 597 del 21.9.2020 l’amministrazione affidava definitivamente i lavori in favore della suddetta OMISSIS s.r.l..
5-Avverso tale aggiudicazione, con atto notificato il 22.10.2020 e depositato il 10.11.2020 viene spiegato ricorso per i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione e falsa applicazione art. 7.3, lett. e) del Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale; Violazione art. 97 D.lgs. 50/2016, Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione; disparità di trattamento; travisamento per omessa ovvero inidonea indicazione del centro di cottura alternativo di cui al punto 7.3. Istruttoria apparente o omessa in sede di valutazione dell’offerta economica e dei giustificativi prodotti...