APPALTI DELL’ALLEGATO IX E NATURA DISCREZIONALE DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI
la suddivisione di un appalto in lotti risponde ad una scelta discrezionale della stazione...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E NATURA DISCREZIONALE DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI
Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2881 del 7 maggio 2020.
26 Maggio 2020
A parere della giurisprudenza, la suddivisione di un appalto in lotti risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante, pur rappresentando uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare.
Tuttavia detto principio non può arrivare al punto da comprimere eccessivamente la libertà di scelta dell’Amministrazione in sede di predisposizione degli atti di gara.
Lo ha evidenziato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2881 del 7 maggio 2020.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, un operatore economico aveva agito contro il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di altra impresa, nell’ambito di un appalto riguardante l'affidamento del servizio di ristorazione.
La ricorrente, nel ricorso introduttivo del primo giudizio aveva censurato, con unico articolato motivo, la presunta illegittimità della lex specialis di gara che, nel suddividere l’intero appalto in 4 lotti, avrebbe violato i principi di concorrenza, di non discriminazione, par condicio e favor partecipationis, dal momento che i 4 lotti in gara sarebbero stati caratterizzati da un rilevante valore economico complessivo (complessivi € 190.340.000,00) e avrebbero difettato del c.d. “vincolo di aggiudicazione” che, ai sensi dell’art. 51, terzo comma, d.lg. n. 50 del 2016 consente di imporre un numero massimo di lotti aggiudicabili ad un unico concorrente.
La lex di gara sarebbe stata viziata anche perché avrebbe difettato altresì della previsione di requisiti di partecipazione “maggiorati” in capo al concorrente che avesse deciso di partecipare a più lotti.
Il giudice di prime cure non ha accolto il ricorso e conseguentemente il ricorrente ha proposto ricorso in appello.
Tuttavia, anche il giudice d’appello non ha aderito ai motivi di censura dedotti dall’operatore economico.
Secondo la tesi della ricorrente, la ripartizione della gara in quattro lotti sarebbe stata insufficiente avuto riguardo all’importo complessivo dei servizi messi a gara, inoltre, la mancata previsione di un vincolo di aggiudicazione avrebbe determinato una violazione dei principi di concorrenza e non discriminazione.