APPALTI DELL’ALLEGATO IX E ONERE DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E ONERE DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO
Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3080
23 Giugno 2020
In una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la presenza di criteri di valutazione indeterminati o assenti non costituisce causa che impone all’operatore economico l’onere di una immediata impugnazione.
E’ questo il principio che si ricava dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3080.
Il caso specifico ha avuto riguardo un appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza ed altri servizi a favore di un’Azienda ospedaliera.
La ditta appellante, pur non avendo preso parte alla procedura, ne aveva censurato gli atti regolativi come ostativi ad una consapevole e avveduta formulazione dell’offerta.
Le censure si erano appuntate su vari aspetti riguardanti la lex specialis di gara, tra i quali: la mancata graduazione dei punteggi con riferimento ai singoli aspetti tecnici suscettibili di valutazione, sui criteri di formulazione dell’offerta tecnica e sui requisiti minimi di partecipazione, contestati in quanto determinati in modo generico.
Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, disattendendo l’assunto della natura escludente ed immediatamente lesiva delle clausole contestate.
L’operatore economico aveva, pertanto, proposto ricorso in appello, ma come vedremo nelle righe a seguire, anche il giudice d’appello non aveva ritenuto fondato il ricorso proposto.
Secondo il giudice d’appello, infatti, a fronte di sub-criteri di valutazione o ponderazione del punteggio assenti o indeterminati, la giurisprudenza esclude un onere di immediata impugnazione del bando, stante la natura non escludente delle previsioni in questione, le quali non solo...