APPALTI DELL’ALLEGATO IX E SOCCORRIBILITA’ DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA
Il soccorso istruttorio è possibile ove detti documenti siano comunque stati sottoscritti...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX E SOCCORRIBILITA’ DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA
T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, nella sentenza 22 maggio 2020, n. 312.
18 Giugno 2020
Il soccorso istruttorio applicabile alla garanzia fideiussoria ed all’impegno del fideiussore è possibile ove detti documenti siano comunque stati sottoscritti anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Lo ha rammentato il T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, nella sentenza 22 maggio 2020, n. 312.
Uno studio legale aveva impugnato il provvedimento con cui il responsabile unico del procedimento lo aveva escluso dalla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici per la stipula di tre accordi quadro aventi ad oggetto servizi legali nell’ambito della gestione di bandi di gara.
L’esclusione era stata motivata con il mancato adempimento, anche in sede di soccorso istruttorio, alla previsione della lettera invito, concernente l’obbligo in capo ai concorrenti di depositare la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva in una delle forme prescritte dalla lettera invito (segnatamente: – in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000; – in documento informatico, su CD o altro idoneo supporto digitale ai sensi dell’art. 1 lett. p) del d.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; – in copia informatica di documento analogico o scansione di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale doveva essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ex art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).
In particolare, unitamente alla domanda di partecipazione veniva consegnata una copia analogica recante la dicitura, per il garante, “documento firmato digitalmente”, firmata in originale con firma olografa solo da un avvocato dello studio legare partecipante alla selezione, nonché un CD contenente il file della polizza firmata digitalmente solo da un avvocato dello studio, ma non dal garante.
A seguito dell’attivazione da parte del R.U.P. del soccorso istruttorio, l’associazione ricorrente presentava: – un’altra copia cartacea della polizza, riportante nuovamente la dicitura per il garante “documento firmato digitalmente”, sottoscritta in originale con firma olografa sia dal procuratore del garante sia dall’avvocato, priva della documentazione a comprova della data di firma da parte del garante; – una copia cartacea della “verifica di firma digitale”, attestante l’apposizione di una firma, senza il relativo documento informatico con la marcatura temporale.
I giudici non hanno ritenuto fondato il ricorso.
Infatti, hanno preliminarmente rilevato che la lex specialis, imponeva che la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva fossero sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, e fossero prodotte in una forma specifica.
Secondo i giudici la suddetta clausola apposta nella lex specialis – non fatta oggetto di impugnazione – non si traduce in un inutile ed eccessivo formalismo, ma risponde ad un chiaro interesse sostanziale della stazione appaltante, codificato dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè che la...