APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED INCOMPATIBILITA’ DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
E’ quanto emerge dall’esame della sentenza del Consiglio di Stato, resa dalla V sez. nella...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED INCOMPATIBILITA’ DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Deve ritenersi incompatibile il ruolo svolto dal soggetto che ha approvato gli atti della procedura di gara rispetto al ruolo di soggetto che deve dare ad essi attuazione.
25 Novembre 2019
Deve ritenersi incompatibile il ruolo svolto dal soggetto che ha approvato gli atti della procedura di gara rispetto al ruolo di soggetto che deve dare ad essi attuazione.
E’ quanto emerge dall’esame della sentenza del Consiglio di Stato, resa dalla V sez. nella sentenza 30 ottobre 2019, n. 7417 riguardante una gara concernente i servizi sociali.
I giudici sono ritornati sulla questione inerente la suddetta incompatibilità del ruolo di presidente di commissione e di soggetto che ha approvato gli atti di gara, soffermandosi sulla ratio legis che giustifica la decisione assunta dal legislatore.
I giudici sostengono che in merito all’incompatibilità del presidente della Commissione giudicatrice in relazione alle funzioni precedentemente svolte di verifica dei requisiti di partecipazione, va rilevato che l’art. 77, comma 4, prevede l’incompatibilità in relazione alle funzioni od incarichi tecnici od amministrativi relativi al contratto.
Il fondamento di razionalità della norma è quello della separazione delle funzioni tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato ad applicarlo, a tutela della trasparenza della procedura, sì che tale situazione non appariva configurabile nel caso di specie.
I giudici hanno ritenuto opportuno aggiungere ancora che, nelle more dell’approvazione dell’albo nazionale, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, in virtù della quale i membri delle Commissioni devono essere scelti tra i soggetti esperti nella materia oggetto di gara, non appartenenti alla stazione appaltante, operando il regime transitorio di cui al richiamato art. 216, comma 12.
Sulla questione, va evidenziato che esiste un vivace dibattito giurisprudenziale.
Infatti, una parte della giurisprudenza ha escluso ogni incompatibilità con riferimento alle amministrazioni locali per le quali vige la specifica disciplina contenuta nell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
Si tratta della pronuncia del TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 87/2018 (dello stesso...