APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED IRREGOLARITA’ FISCALE
La presenza di una irregolarità fiscale riferita ad una precedente gara non può determinare...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED IRREGOLARITA’ FISCALE
La presenza di una irregolarità fiscale riferita ad una precedente gara non può determinare l’esclusione dell’impresa per grave illecito professionale.
14 Ottobre 2019
La presenza di una irregolarità fiscale riferita ad una precedente gara non può determinare l’esclusione dell’impresa per grave illecito professionale.
Così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 27 settembre 2019, n. 6490.
La questione riguardava un appalto di vigilanza, rientrante quindi nell’ambito dei servizi dell’Allegato IX al Codice dei contratti.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere una ditta concorrente per grave illecito professionale conseguente alla esclusione da altre gare per irregolarità fiscale (non dichiarate). Tali esclusioni, ove correttamente dichiarate, avrebbero, invece, dimostrato la palese inaffidabilità della concorrente ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sempre secondo la ricorrente, la violazione degli obblighi dichiarativi costituirebbe un’autonoma causa di esclusione dalla selezione per essere l’operatore economico tenuto a dichiarare tutte le circostanze e informazioni suscettibili di incidere anche sulla gara in corso, ininfluente essendo il fatto che la ditta possegga allo stato i requisiti all’epoca mancanti e falsamente dichiarati.
I giudici di primo grado non avevano condiviso la censura.
La ricorrente aveva, pertanto, proposto appello.
I giudici d’appello non hanno ritenuto meritevole d’accoglimento l’assunto dell’appellante secondo cui la ditta concorrente avrebbe dovuto dichiarare, a pena di esclusione, le precedenti determinazioni di altre stazioni appaltanti che l’avevano estromessa dalle rispettive gare per non aver ivi dichiarato una pregressa situazione di irregolarità a fini fiscali o le risoluzioni contrattuali in cui era incorsa, al fine di consentirle di valutare se quell’estromissione e la condotta ivi osservata (dichiarazione ingannevole o inesatta) rivelassero un’ipotesi ascrivibile al “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” e, in quest’ottica, potessero integrare un “grave illecito professionale”, idoneo a legittimare dubbi sull’integrità e affidabilità della concorrente.
Tuttavia, i giudici hanno rilevato che, in punto di fatto, l’ANAC non avesse disposto in danno dell’appellata l’iscrizione al casellario informatico ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera f-ter), e comma 12 per aver reso - con dolo o colpa grave - false dichiarazioni ovvero per aver presentato in gara falsa documentazione.
Non risultavano, inoltre, a carico dell’appellata gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), nella forma delle “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di...