APPALTI DELL’ALLEGATO IX LA GARA DIVISA IN LOTTI RIVESTE COMUNQUE CARATTERE UNITARIO
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato sez. V 2/12/2019 n. 8255, riguardante una gara per...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX LA GARA DIVISA IN LOTTI RIVESTE COMUNQUE CARATTERE UNITARIO
11 Dicembre 2019
La gara che sia stata suddivisa in lotti riveste comunque carattere unitario, anche per quanto concerne il regime di impugnazione degli atti amministrativi.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato sez. V 2/12/2019 n. 8255, riguardante una gara per l’affidamento del servizio di catering e di refezione.
Nel caso specifico la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta telematica suddivisa in dieci lotti per la conclusione di un accordo quadro della durata di 36 mesi, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso enti/distaccamenti e reparti dello stesso Ministero.
I giudici hanno confermato che, come facilmente rilevabile dal bando di gara, la stazione appaltante aveva dato luogo ad un’unica procedura di gara, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti erano i lotti indicati dal bando.
L’unitarietà della gara era dimostrata tra l’altro dalla nomina di un’unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti, nonché dalla circostanza che non tutti i lotti coincidevano con un unico territorio regionale, comprendendo, in diversi casi, più regioni.
In tali situazioni, tutti gli atti della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, producevano effetti non limitati ad un ambito territoriale circoscritto e coincidente con il territorio regionale come sostenuto dall’appellante, ma riferibili all’intero territorio nel quale si esplicava la competenza della stazione appaltante, ovvero, nel caso di specie, il territorio nazionale per essere stazione appaltante un Ministero.
Pertanto, in questi casi deve trovare applicazione l’art. 13, comma 1, Cod. proc. amm., che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere, e non il diverso criterio degli effetti dell’atto, non potendosi individuare un ambito diverso da quello della sede della autorità amministrativa nel quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere.
A conferma del fatto che si trattasse di una procedura di gara unica, soggetta, quindi, ad un unico regime di impugnazione innanzi allo stesso Tribunale (e non al Tribunale diverso a seconda della regione alla quale si riferiva il lotto), rilevava, dunque, che il bando era unico, anche se riguardante più lotti, e che vi era identità di prestazione del servizio in tutti i lotti posti in gara, oltre che identità di requisiti e condizioni, senza alcuna distinzione a seconda dei lotti e/o delle Regioni.