APPALTI DELL’ALLEGATO IX: OFFERTA SEMPRE CONFORME AL CAPITOLATO TECNICO
Questo è il principio che si ricava dalla lettura della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari sez. I...
APPALTI DELL’ALLEGATO IX: OFFERTA SEMPRE CONFORME AL CAPITOLATO TECNICO
L’offerta presentata dal concorrente deve sempre essere conforme a quanto previsto nel capitolato di gara.
02 Dicembre 2019
L’offerta presentata dal concorrente deve sempre essere conforme a quanto previsto nel capitolato di gara.
Questo è il principio che si ricava dalla lettura della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari sez. I, 18 novembre 2019 n. 1513, relativa ad una gara avente ad oggetto il servizio di assistenza per famiglie e minori.
I giudici hanno rammentato, in primo luogo che l’offerta dev’essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, diversamente, le difformità, anche parziali, che si risolvano in unaliud pro alio, giustificano l’esclusione dalla selezione.
La ricorrente aveva, in particolare, evidenziato che dalle giustificazioni prodotte dalla società controinteressatasarebbe risultato che i quattro psicologi prescritti dal capitolato speciale per l’assolvimento del servizio sarebbero stati inquadrati, inequivocabilmente, nella categoria “E1” anziché in quella “E2”, espressamente richiesta dalla legge di gara. Il che avrebbe dato luogo ad una offerta inappropriata, suscettibile di comportare l’esclusione dell’aggiudicataria.
Nella specie, da una complessiva valutazione della previsione della legge di gara il Collegio si è convinto che non fosse stata raggiunta la soglia della difformità essenziale dell’offerta, tenuto conto che la dotazione del personale destinato ad eseguire la commessa aveva comunque, incluso i quattro psicologi prescritti dal Capitolato. Tale ultima disposizione era stata, quindi, nella sostanza rispettata, tranne che per il richiesto inquadramento “E2”, nella specie disatteso: un errore che, pur non potendo definirsi “materiale”, non era, nel contempo suscettibile di snaturare l’offerta, cioè di rappresentare l’impegno a prestarealiud pro alio.
I giudici hanno, invece, ritenuto fondato un ulteriore motivo di ricorso, riguardante gli illeciti professionali (si trattava del mancato adempimento all’obbligo di dichiarare un l’illecito commesso, nell’errata convinzione che non potesse pregiudicare la capacità di negoziare con la p.A.).
Infatti, il Collegio ha evidenziato che la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia U.E., 19 giugno 2019, causa C-41/18) si è recentemente pronunciata sull’art. 57, paragrafo 4 della Direttiva 2014/24/UE (“motivi di esclusione”), osservando che “le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere (…) oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: (…) c) se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; (…) g) se l’operatore economico ha evidenziato...