Appalto relativo ai servizi educativi
Soccorso istruttorio non ammesso
Appalto relativo ai servizi educativi
Omissione costi della sicurezza
31 Agosto 2021
In conformità alle indicazioni fornite dal T.A.R. Sicilia, sez. I n. 2363 del 19 luglio 2021, in caso di omissione dei costi della sicurezza, il soccorso istruttorio non è ammesso se l’operatore economico è stato posto nelle condizioni di redigere autonomamente la propria offerta, senza vincoli derivanti da formulario o modelli preconfezionati dalla stazione appaltante.
La questione è emersa nell’ambito di un appalto riguardante l’assegnazione di un servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni presso l’asilo nido comunale.
I giudici hanno sostenuto che la regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l’esclusione dell’offerente dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), con impossibilità di ovviare alla mancata indicazione tramite il soccorso istruttorio, può applicarsi solo nel caso in cui l’offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica, come sicuramente si verifica nelle ipotesi nelle quali le ditte hanno la possibilità di elaborare liberamente l’offerta economica.
Diversamente, nel caso in cui tale possibilità non sia ravvisabile, perché ad esempio il modello da compilare on line non contempla un apposito campo in cui indicare separatamente il richiesto costo della manodopera o degli oneri di sicurezza o altro dove liberamente poter inserire il dato, ovvero ancora comunque sussistono impedimenti oggettivi alla indicazione del dato, la regola si arresta e trova campo l’eccezione individuata dalla stessa Corte di Giustizia e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Nel caso in esame, come dedotto dalla parte ricorrente e non contrastato dalla Stazione Appaltante, resistente, non sussistevano impedimenti di tipo formale e/o procedurale all’indicazione separata del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza, essendo le ditte libere di formulare le loro offerte senza moduli precostituiti e potendo pertanto esse indicare, senza preclusione alcuna, separatamente i detti costi.
Del resto li capitolato di gara prevedeva espressamente che “per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si fa espressamente rinvio al d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, siccome modificato dal D. lgs. n. 56/2017, dal codice civile ed alle norme e regolamenti che regolano la materia”.
Secondo i giudici, ne conseguiva l’insussistenza, nel caso, dei presupposti, quali indicati dalla detta giurisprudenza, per giustificare il ricorso al soccorso istruttorio.
Non ha convinto, invece, i giudici la tesi sostenuta del Comune, a supporto della opposta soluzione; l’Ente resistente, in particolare, nel caso si era limitato ad affermare che la previsione della lettera di invito – secondo cui la busta chiusa con la dicitura “Offerta Economica” doveva contenere “solamente l’offerta economica espressa in cifra e in lettere mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta…” – avrebbe ingenerato confusione in capo agli offerenti, sì da giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio.
In conclusione, secondo i giudici, l’omessa specificazione nella lex specialis dell’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza e della correlativa sanzione dell’esclusione dalla procedura non basta, alla luce di quanto sopra esposto, a consentire ai concorrenti interessati, in difformità a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia e dall’Adunanza del Consiglio di Stato, di precisare e indicare il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza a seguito di soccorso istruttorio, e ciò allorché la normativa di riferimento sia chiara sul punto, come certamente deve ritenersi quella di cui all’art. 95, co. 10, del d. lgs. n. 50/2016
Pubblicato il 19/07/2021
N. 02363/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2021, proposto da
“OMISSIS” Società Cooperativa Sociale A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“OMISSIS1” Soc. Cooperativa Sociale, “OMISSIS2” Associazione Onlus, “OMISSIS3” Soc. Cooperativa Sociale, “OMISSIS4” Soc. Cooperativa Sociale, OMISSIS5 Onlus, tutte non costituite in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione del responsabile d’area Servizi Sociali e Turistici del Comune di OMISSIS, Registro Generale n. 439 e Registro Area n. 150 del 07.05.2021, di approvazione degli atti e verbali della gara esperita mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.b e dell’art. 63 comma 2, lett. C, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. 32/2019 – Decreto semplificazione – Coordinato con la Legge di Conversione 14/06/2019, n. 55, indetta con la Determina N° 201 del 24/02/2021 per l’affidamento del “Servizio di gestione percorso educativo per bambini da 0 a 3 anni presso l’Asilo Nido Comunale, mediante affiancamento del personale dipendente di questo Ente ed in servizio presso il citato istituto” e, per l’effetto, dell’aggiudicazione della gara in questione in favore della Soc. Coop. Sociale “OMISSIS1”;
– del verbale di gara n. 2 del 02.04.2021 per l’affidamento del servizio di gestione percorso educativo per bambini da 0 a 3 anni asilo nido comunale senza preventiva pubblicazione del bando e con il criterio del prezzo più basso, all’esito del quale si formulava proposta di aggiudicazione del 02.04.2021, notificato in data 06.04.2021, nella misura in cui lo stesso determinava l’ammissione alla gara delle ditte Soc. Coop “OMISSIS3”, Cooperativa “OMISSIS4”, “Associazione Militello” Soccorso Onlus, Soc. Coop. “OMISSIS1”, Associazione “OMISSIS2”, nonché di ogni atto relativo alla procedura di gara antecedente e conseguente, conosciuto e non;
– del verbale di gara n. 1 del 17.03.2021 per l’affidamento del servizio di gestione percorso educativo per bambini da 0 a 3 anni asilo nido comunale senza preventiva pubblicazione del bando e con il criterio del prezzo più basso, nella parte in cui si dispone soccorso istruttorio in favore della Cooperativa Sociale “OMISSIS1”, previa ammissione delle ditte Soc. Coop “OMISSIS3”, Cooperativa “OMISSIS4”, “Associazione Militello” Soccorso Onlus, Soc. Coop. “OMISSIS1”, Associazione “OMISSIS2”;
– dell’eventuale contratto informatizzato stipulato tra la ditta aggiudicataria in via definitiva, Soc. Cooperativa Sociale “OMISSIS1” con sede in Militello V.C. via Caduti del XVI Marzo n.16, e il Comune di OMISSIS, Città Metropolitana di Catania, a oggi sconosciuto, in quanto la predetta contrattualizzazione autorizzata per effetto della determinazione del responsabile d’area Servizi Sociali e Turistici del Comune di OMISSIS, Registro Generale n. 439 e Registro Area n. 150 del 07.05.2021;
– di ogni altro atto, comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente a quanto di interesse rispetto al procedimento con il presente ricorso incoato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha esposto di avere partecipato alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 63 d. lgs. n. 165 del 2001, senza pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento del servizio di gestione percorso educativo per bambini da 0 a 3 anni presso l’asilo nido comunale del Comune di OMISSIS. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello previsto dall’art. 95, co. 4, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016, in favore della ditta che avrebbe formulato il prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo posto a base d’asta fissata in € 80.358,92, IVA inclusa.
Alla detta procedura hanno partecipato, a seguito di avviso di consultazione preliminare di mercato e di conseguente lettera di invito, otto ditte, non tutte giudicate ammissibili all’esito della prima valutazione; in particolare, per alcune di esse – le quali non avevano indicato nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza – è stato attivato da parte della commissione giudicatrice il...