GLI APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE
disposizioni volte a rendere più celere il procedimento di affidamento
GLI APPALTI DELL’ALLEGATO IX ED IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE
approvazione del D.L. n. 76/2020, denominato “Decreto semplificazione”
07 Settembre 2020
La materia degli appalti è stata recentemente oggetto di profonde modifiche a seguito dell’approvazione del D.L. n. 76/2020, denominato “Decreto semplificazione”.
Si tratta di un corpo di leggi studiato appositamente per dare rilancio al nostro Paese, a seguito degli eventi legati alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19.
Il legislatore ha quindi perseguito l’obiettivo di rilanciare l’economia, pericolosamente entrata in stallo, attraverso il veloce affidamento degli appalti pubblici, i quali hanno assunto il ruolo di vero e proprio volano per il rilancio del sistema economico. Addirittura anche il sistema della responsabilità erariale viene mutato, nel senso che il RUP risponde per colpa grave nel caso in cui ritardi nella conclusione dell’iter procedimentale degli appalti pubblici, mentre viene esentato da colpa grave se ha agito con celerità.
Coinvolti in questa manovra sono sicuramente anche gli appalti dell’Allegato IX per i quali trovano applicazione disposizioni volte a rendere più celere il procedimento di affidamento.
L’obiettivo di massima velocità è stato perseguito dal legislatore con norme temporanee che operano sino al 31 luglio 2021 in deroga al Codice dei contratti, le quali prevedono, da un lato, la creazione di due nuove procedure sotto soglia con regole e modalità volte a rendere snello l’iter procedimentale, sotto altro profilo, è stato creato un sistema di responsabilità posto a carico del RUP nel caso di mancato rispetto di una tempistica specifica variabile in funzione del valore economico e quindi della tipologia di gara che è chiamato a gestire (conclusione della procedura mediante affidamento diretto di cui all’art. 1, co.2, lettera a) del D.L. in commento - appalti di valore infra € 150.000 - entro 2 mesi, conclusione delle procedure negoziate di cui all’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. in commento entro 4 mesi, conclusione delle procedure sopra soglia entro il termine di 6 mesi).
Quanto al primo profilo, l’art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, dispone:“…….in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”.
Ora, si rammenta che l’art. 142, comma 5-octies del Codice dispone che gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis (ovvero: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative), di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) (ovvero € 750.000), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 del Codice. Appare, pertanto, evidente che la deroga al comma 2 dell’art. 36 operata sino al 31 luglio 2020, produce effetti anche sugli appalti dell’Allegato IX.
L’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 prevede che: “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
Come si può notare, la lettera a) del comma 2 del D.L. in commento prevede l’elevazione della soglia per gli affidamenti diretti, da €. 40.000,00 (previsti dall’art. 36, co, 2, lett. b) del Codice) ad € 149.999,99.
Inoltre, la lettera b) del comma 2 del D.L. in commento prevede l’attivazione di procedure negoziate con invito a 5 operatori nella fascia che va dai 150.000 Euro, ai 749.999,99 Euro. Si evidenzia, a questo proposito che l’art. 63 va utilizzato a prescindere dal ricorrere dei presupposti legittimanti in esso contemplati. In altri termini la procedura negoziata ex art. 63 viene utilizzata incondizionatamente.