I servizi sociali dell’Allegato IX ed il Mepa
regole comuni agli appalti ordinari.
I servizi sociali dell’Allegato IX ed il Mepa
Possibilità di acquisizione sul Mepa
23 Agosto 2021
Come noto gli appalti dell’allegato IX costituiscono una categoria di servizi per i quali valgono, in parte, regole specifiche ed in parte regole comuni agli appalti ordinari.
Si rammenta che l’art. 142, comma 5 bis del Codice dei contratti dispone: “Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative”.
I citati commi prevedono che:
- 5-sexies. “Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65”.
- 5-septies. “Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
- 5-octies. “Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36”.
L’art. 36, richiamado la disciplina dell’art. 37 del Codice che prevede l’acquisto sui mercati elettronici, fa si che i suddetti servizi vadano acquistati su piattaforme telematiche.
Inoltre, anche la disciplina contenuta nell’art. 52, co. 5 del Codice, dando attuazione alla direttiva comunitaria 2014/24/EU, impone l’utilizzo, per tutti gli appalti, di piattaforme telematiche per lo svolgimento delle gare
Dunque, i servizi sociali (ma anche le altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX) è necessario che le amministrazioni li acquistino, per valori infra 750mila euro, mediante il mercato elettronico o altre piattaforme telematiche, anche nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.
Peraltro già dal 2015 è attivo nel Mepa Consip un bando abilitante per l’acquisto di alcune tipologie di servizi socio-assistenziali e di servizi educativi.