Iscrizione al registro della camera di commercio
Irrilevanza del Codice Ateco ai fini del requisito
Iscrizione al registro della camera di commercio
Gestione di una casa per l’assistenza di anziani
21 Giugno 2021
Non assume alcuna rilevanza il codice Ateco di iscrizione alla Camera di Commercio per quanto attiene alla dimostrazione del requisito relativo all’attività da espletare.
Infatti, rispetto al requisito di idoneità professionale di iscrizione alla Camera di Commercio, il codice ATECO non ha finalità certificativa dell’attività in concreto svolta e non assume alcuna rilevanza in merito al possesso o meno del requisito in precedenza indicato. Questo perché, come asserito dalla giurisprudenza, il codice ATECO ha finalità essenzialmente statistiche e non anche certificative.
Lo ha affermato il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza n. 670 del 19 maggio 2021.
La questione riguardava una procedura aperta, ex art. 60 del Codice, per l’affidamento della concessione per la gestione di una struttura di assistenza per anziani.
Nel caso esaminato, la Società Cooperativa seconda classificata impugnava l’assegnazione del servizio a favore di altro operatore economico.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l’Aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non possedeva alcuni requisiti, e la circostanza sarebbe stata confermata dalla mancata indicazione nell’oggetto sociale riportato nel certificato della C.C.I.A.A.
Da una ricostruzione del servizio richiesto dalla stazione appaltante, così come riportato nel Capitolato speciale, risultava che il medesimo avesse per oggetto la gestione funzionale ed economica della Struttura, corrispondente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai servizi di Direzione della Struttura, Direzione sanitaria, assistenza infermieristica, assistenza tutelare, assistenza riabilitativa, animazione, ristorazione, lavanderia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione, raccolta rifiuti, manutenzione ordinaria. Tutti servizi da assicurare agli anziani ricoverati nella struttura.
In questa prospettiva, era irrilevante che nell’oggetto sociale riportato nel certificato C.C.I.A.A. dell’Aggiudicataria non fosse espressamente contemplata l’attività di “lavanolo”, in quanto, da un lato, come visto, esso non costituiva una prestazione espressamente richiesta (nei termini sopra visti) dall’Amministrazione a norma di Capitolato speciale; dall’altro, perché tale attività risultava generalmente inclusa nell’espletamento dei (molteplici) servizi connessi alla gestione di una struttura socio-sanitaria (così come la lavanderia, la ristorazione, le pulizie), con la conseguenza che un operatore economico, il cui oggetto sociale è la gestione di strutture socio-sanitarie –costituendone questa l’attività principale e prevalente -, è chiamato a svolgere anche tale servizio, senza la necessità di una sua specifica previsione nell’oggetto sociale.
Dal certificato C.C.I.A.A. dell’Aggiudicataria risultava che l’attività prevalente fosse rappresentata da “assistenza residenziale per anziani e disabili (e gestione di residenze per anziani e disabili in strutture autorizzate)”, nell’ambito del quale il “lavanolo” può rappresentare una delle (molteplici) attività strumentali e accessorie.
Sotto tale specifico profilo, non assumeva rilievo la doglianza della ricorrente relativamente ai codici ATECO: da un lato, si osserva che i suddetti codici non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese (si vedano a tale fine le seguenti pronunce: Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; id., 21 maggio 2018, n. 3035; id., 17 gennaio 2018, n. 262; TAR Campania, Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4570).
Sotto altro profilo, alla Cooperativa Aggiudicataria erano stati assegnati codici corrispondenti all’attività principale dalla medesima svolta, che –come visto- consisteva nella gestione di strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, nell’ambito della quale rientravano i molteplici servizi connessi (dalla ristorazione alla lavanderia alla messa a disposizione della biancheria).
Per le ragioni espresse il ricorso non è stato accolto.
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00670/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Sociale OMISSIS S.C. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell’Anna, Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio D’Alesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bianze’ non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Boffa, Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dnv Gl Business Assurance Italia S.r.l. non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della determina del 10.12.2020, n. 145, notificata a mezzo p.e.c. l’11.12.2020, con cui il Presidente del OMISSIS ha approvato i verbali e gli atti di gara e ha disposto l’aggiudicazione alla OMISSIS a r.l. della “procedura aperta ex art. 60 d. lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani denominata «Casa di riposo comunale Cav. Antonio Terzago» in Bianzè (VC) – gara a ridotto impatto ambientale secondo i d.m. di riferimento”;
– di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso della Stazione appaltante e della Commissione giudicatrice, ivi compresi gli eventuali atti istruttori, verbali e/o altri atti e provvedimenti in ogni modo relativi alla suddetta aggiudicazione, con particolare riferimento: -a) a tutti i verbali di gara in seduta pubblica e in seduta riservata, del R.U.P. e della Commissione di gara (tra cui i verbali: – del 10.11.2020, n. 1; – del 2.12.2020, n. 2; – del 10.12.2020, n. 3; – del 10.12.2020, n. 4; – nonché, laddove diversi dai precedenti verbali appena citati, di quelli delle sedute riservate del 10.12.2020) e ai relativi allegati, riguardanti lo svolgimento delle operazioni di gara (tra cui l’apertura della “busta amministrativa” e l’ammissione dei concorrenti, l’apertura delle offerte tecniche, l’apertura delle buste economiche), la valutazione tecnica delle offerte, l’attribuzione dei punteggi finali alle offerte stesse, nonché la compilazione e l’approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva; -b) alla graduatoria provvisoria del 10.12.2020, nonché alla graduatoria definitiva; -c) alla proposta di aggiudicazione dell’appalto alla OMISSIS a r.l. formulata dal R.U.P. il 10.12.2020; -d) alla comunicazione di aggiudicazione a mezzo p.e.c. dell’11.12.2020; -e) al provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace (e relativa proposta); -f) agli atti e provvedimenti eventualmente assunti da qualsivoglia Organo del OMISSIS e/o del Comune di Bianzè, a seguito dell’aggiudicazione, per la formalizzazione dell’affidamento e per la stipulazione del contratto d’appalto con OMISSIS a r.l.;
nonché:
per la conseguente declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more dall’Amministrazione con la controinteressata aggiudicataria OMISSIS a r.l.;
per l’accertamento del diritto della ricorrente Cooperativa OMISSIS a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta e/o a subentrare nel contratto di appalto che fosse nelle more eventualmente stipulato con la controinteressata aggiudicataria OMISSIS a r.l.;
per la condanna delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno in forma specifica, tramite aggiudicazione dell’appalto all’odierna ricorrente Cooperativa OMISSIS (che, anche a norma degli art. 121-122-124 c.p.a., dichiara di volervi subentrare), o – in subordine – per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o attraverso la riedizione della procedura di gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– I) del “provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace”, trasmesso alla ricorrente con p.e.c. del 15.2.2021, con cui il Presidente del OMISSIS ha attestato, “a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 145/2020 del 10/12/2020 relativa all’affidamento in concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani denominata “Casa di Riposo comunale Cav. Antonio Terzago” in Bianzè (VC) – gara a ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento” – CIG 8451340A63, a favore di OMISSIS a R.L. con sede in Via Vercelli n. 23/A – 13030 Caresanablot (VC) (P.IVA 01645790021), che ha offerto un canone annuo pari a € 60.401,53. Il concorrente ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 79,78 punti ed un punteggio economico pari a 12,08 punti per un punteggio complessivo totale pari a 91,86 punti”;
– II) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare: -a) alle risultanze della “verifica nella banca dati antimafia” esperita dalla Stazione appaltante, degli “accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti” e della “relativa documentazione a comprova”, acquisita dalla medesima stazione appaltante; -b) e agli altri atti e provvedimenti indicati ai paragrafi I e II dell’epigrafe del ricorso 11.1.2021 introduttivo del presente giudizio (da intendersi qui integralmente ritrascritto),
nonché
per la conseguente declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more dall’Amministrazione con la controinteressata aggiudicataria OMISSIS a r.l.;
per l’accertamento del diritto della ricorrente Cooperativa OMISSIS a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta e/o a subentrare nel contratto di appalto che fosse nelle more eventualmente stipulato con la controinteressata aggiudicataria OMISSIS a r.l.;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno in forma specifica, tramite aggiudicazione dell’appalto all’odierna ricorrente Cooperativa OMISSIS (che, anche a norma degli art. 121-122-124 c.p.a., dichiara di volervi subentrare), o – in subordine – per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o attraverso la riedizione della procedura di gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di OMISSIS A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il OMISSIS, quale centrale unica di committenza su mandato del Comune di Bianzè, bandiva una gara per l’affidamento in concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani denominata “Casa di riposo comunale Cav. Antonio Terzago”, in Bianzè, gara a ridotto impatto ambientale secondo i DM di riferimento, per una durata di 60 mesi rinnovabili, valore stimato di euro 13.300.035,00, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con un punteggio massimo di 80 punti attribuibili per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica.
All’esito delle operazioni di gara, cui partecipavano la Cooperativa Sociale OMISSIS s.c. onlus (di seguito solo OMISSIS), quale capogruppo mandataria di un RTI (con mandante Lavanderia Industriale Mappanese) e OMISSIS a r.l. (di seguito solo Punto Service), la Commissione di gara redigeva la graduatoria finale, derivante dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico, nella quale risultava collocata al primo posto Punto Service con complessivi 91,86 punti (di cui punti 79,78 per offerta tecnica e punti 12.08 per offerta economica) e al secondo posto OMISSIS con 91,41 (di cui 71,41 per offerta tecnica e 20,00 per offerta economica).
Con determinazione n. 145 del 10.12.2020, il OMISSIS, previa approvazione dei verbali di gara, disponeva l’aggiudicazione della procedura a Punto Service, precisando che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti.
Con ricorso depositato in data 27.2.2021, OMISSIS impugnava il suddetto provvedimento n. 145/2020, oltre agli ulteriori atti presupposti meglio indicati in epigrafe, denunciando i seguenti vizi: “I. Violazione di legge, con particolare riferimento: – agli art. 30, 59, 80, 83 e 87 del d.lgs. 50/2016; – nonché all’art. 7.3, lett. “f)” e “g)” del disciplinare di gara. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., di par condicio tra i concorrenti, di non discriminazione e d’imparzialità. Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria. Difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990); II. Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e all’art. 18 del disciplinare di gara, nonché ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità amministrativa, per manifesta illogicità, irrazionalità, incongruenza, inattendibilità delle valutazioni, dei giudizi e dei punteggi resi dai Commissari e dalla Commissione, per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria“.
Resisteva in giudizio il OMISSIS, il quale, previa contestazione delle censure avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso.
Anche la controinteressata Punto Service si costituiva in giudizio, contestando puntualmente le censure avversarie e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 58, assunta alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2021, era respinta l’istanza di sospensione cautelare degli atti gravati.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 18.3.2021, OMISSIS impugnava il provvedimento del 15.2.2021 con cui il OMISSIS attestava, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 145/2020.
La ricorrente, sostanzialmente riproponendo le censure già formulate con l’atto introduttivo, denunciava i seguenti vizi: 1.“Violazione di legge, con particolare riferimento: – agli art. 30, 59, 80, 83 e 87 del d.lgs. 50/2016; – nonché all’art. 7.3, lett. “f)” e “g)” del disciplinare di gara. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., di par condicio tra i concorrenti, di non discriminazione e d’imparzialità. Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria. Difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990). Illegittimità derivata”; 2. “Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e all’art. 18 del disciplinare di gara, nonché ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità amministrativa, per manifesta illogicità, irrazionalità, incongruenza, inattendibilità delle valutazioni, dei giudizi e dei punteggi resi dai Commissari e dalla Commissione, per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria. Illegittimità derivata“.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ulteriormente ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 12 maggio 2021, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.
Con il primo motivo di ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che Punto Service avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non disporrebbe delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 richieste, a pena di esclusione, dall’art. 7.3, lett. f) e g) del disciplinare di gara –come ribadito dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante -in relazione al servizio di “pulizie e lavanolo”, né possederebbe –a monte –il requisito di capacità tecnica e professionale in questione (svolgimento dell’attività/servizio di lavanolo), circostanze che risulterebbero dai seguenti rilievi: -le certificazioni prodotte in gara da Punto Service non contemplerebbero il servizio “lavanolo”; – la circostanza sarebbe confermata dalla mancata indicazione del servizio/attività di “lavanolo” nell’oggetto sociale riportato nel certificato della C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e dal fatto che Punto Service non sarebbe iscritta alla Camera di Commercio per lo svolgimento del servizio/attività di “lavanolo”; -tale circostanza sarebbe ulteriormente desumibile dalla descrizione delle attività ricomprese nei codici ATECO (classificazione delle attività economiche) assegnati a Punto Service, in cui non sarebbe presente quella relativa al “lavanolo”; -per contro, non sarebbero idonee a sanare detta carenza le dichiarazioni dell’ente certificatore (DNV GL Businnes Assurance Italia srl) – in cui si afferma che il sistema di qualità dell’azienda aggiudicataria è conforme alla norma ISO 991:29015 e 14001:2015 per il servizio di pulizia e lavanolo/lavanderia – trattandosi di mere dichiarazioni e non di “certificazioni” di conformità e, comunque, tali dichiarazioni non potrebbero certificare il possesso di requisiti relativamente a una attività non esercitata da Punto Service; -il lavanolo, come chiarito dal D.M. 9.12.2020, riguarda il lavaggio e il noleggio, attività ben diversa dal servizio di lavanderia/guardaroba per cui è abilitata l’aggiudicataria; sotto distinto ma collegato profilo, Punto Service avrebbe dovuto essere esclusa anche per aver dichiarato in gara (nel modello di formulario per il documento di gara unico europeo) di essere in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 specificatamente per i servizi di pulizia e lavanolo/lavanderia, dichiarazioni che non sarebbero veritiere.
Le articolate censure di parte ricorrente, per quanto suggestive, non possono essere condivise.
E’ necessario esaminare la legge di gara nel suo complesso, non senza evidenziare fin da subito che la stessa è caratterizzata da alcuni refusi ed errori (riferimenti a normative e deliberazioni di Giunta Regionale del Piemonte, periodi con proposizioni mancanti, riferimenti normativi ultronei e/o imprecisi).
L’art. 2 del Capitolato speciale, recante “oggetto del servizio” specifica che “Il servizio avrà per oggetto la gestione funzionale ed economica della Struttura, corrispondente a titolo esemplificativo ma non esaustivo ai servizi di Direzione della Struttura, Direzione sanitaria, assistenza infermieristica, assistenza tutelare, assistenza riabilitativa, animazione, ristorazione, lavanderia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione, raccolta rifiuti, manutenzione ordinaria”; i successivi articoli descrivono nel dettaglio le singole prestazioni a carico del concessionario: l’art. 8 (recante “Prestazioni della struttura”) individua “prestazioni di assistenza alla persona” (-direzione della comunità socio-sanitaria; -direzione attività sanitarie; -prestazioni di assistenza infermieristica; -prestazione di riabilitazione –prestazione di assistenza alla persona; -attività diverse), “prestazioni di natura alberghiera” (-ristorazione per gli utenti; -pulizia e sanificazione; – lavanderia e guardaroba; -servizi amministrativi, portineria e centralino; -servizi complementari; -manutenzione generale della struttura), “strutture e arredi”; il successivo art. 9, recante “descrizione delle singole prestazioni”, descrive le specifiche prestazioni richieste (direzione della struttura; direzione delle attività sanitarie; prestazioni di natura...