COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA
Il parere affronta la delicata questione relativa al servizio di trasporto per gli asili nido e le...
COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA
Corte dei Conti sez. regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 34 del 2 aprile 2020
08 Giugno 2020
Particolare interesse assume il parere reso dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 34 del 2 aprile 2020.
Il parere affronta la delicata questione relativa al servizio di trasporto per gli asili nido e le scuole dell'infanzia finanziate con risorse proprie di un Comune, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Il Comune richiedente il parere aveva richiamato l'art. 5, coma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, il quale stabilisce che “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati” e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 25/2019/QMIG, che, in relazione alla suddetta disposizione, aveva enunciato il principio di diritto per cui “gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”.
Veniva, inoltre, citato il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in la legge 20 dicembre 2019. n. 159, con il quale è stata introdotta la seguente disposizione: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (art. 3 co. 2).
Con questa norma, come correttamente rilevato dal Comune richiedente, sono state trasposte in legge le conclusioni a cui, come si è visto, era addivenuta la Sezione delle Autonomie.
Nel riferirsi al servizio di trasporto scolastico, il citato decreto-legge, tuttavia, non prende espressamente in considerazione "gli asili nido e le scuole dell'infanzia".
Il Comune richiedente aveva richiamato altresì il precedente con cui la Sezione per la Regione Veneto si era pronunciata in merito alla possibilità di dare attuazione alle politiche agevolative a favore delle famiglie garantendo la sostanziale gratuità dei servizi educativi dell’infanzia forniti dagli istituti presenti sul territorio di propria competenza (deliberazione n. 339/2019/PAR).
Va quindi rammentato che si era ivi affermata “la possibilità, per gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi con risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi dall’ordinamento vigente, sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell’ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di ragionevolezza”, conseguendone pertanto la possibilità di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e di definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie, in analogia dunque a quanto affermato in relazione al trasporto scolastico.
Il Collegio non ha ravvisato alcun motivo per discostarsi dai principi generali affermati dalle richiamate pronunce, ma poiché nessuna di esse riguarda specificamente il caso del servizio per gli asili nido e le scuole per l’infanzia, per verificarne l’applicabilità alla fattispecie appare necessario un esame preliminare dell’inquadramento normativo della stessa.
L’asilo nido, come noto, è la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra tre mesi ed i tre anni, che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia.
La più risalente disciplina legislativa statale configurava gli asili nido come servizi aziendali di carattere sanitario ed assistenziale, a favore delle madri che lavoravano nelle maggiori aziende industriali e commerciali. La creazione dei primi asili nido pubblici a livello territoriale era infatti finalizzata a conseguire "in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri (potessero) agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento" (art. 137, secondo comma, del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia).
Nel dopoguerra gli asili nido divennero progressivamente un vero e proprio servizio sociale a favore dell'infanzia e della famiglia, aperto tendenzialmente alla totalità della popolazione.
La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”, tuttora vigente, all'art. 1, comma 2, definisce come "servizio sociale di interesse pubblico" l'assistenza negli asili nido ai bambini fino a tre anni, ma individua ancora come scopo di tali strutture quello "di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale".
Successivamente, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” ha definito gli asili nido come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori" (art. 70 co. 2).
L’evoluzione normativa mostra dunque il progressivo emergere di una doppia valenza degli asili nido, sia sociale che educativa, che risulta confermata dalla successiva e più recente legislazione statale. La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (art. 1, comma 1259), e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (art. 2, commi 458 e 460), con riferimento agli asili nido, parlano di servizi socioeducativi.
La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede la “istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori” (art. 1, comma 181, lettera e).