Il decreto sicurezza e le potenziali ricadute sui servizi per l’immigrazione
Sta facendo molto discutere il c.d. “Decreto Salvini” per aver incentrato le riforme...
Il decreto sicurezza e le potenziali ricadute sui servizi per l’immigrazione
10 Ottobre 2018
Sta facendo molto discutere il c.d. “Decreto Salvini” per aver incentrato le riforme del sistema immigrazione in modo strettamente correlato al tema della sicurezza pubblica, quasi a far intendere che la regolazione del sistema di immigrazione regolare sia una questione attinente alle garanzie securitarie e non a quelle dei diritti sociali.
Molti commentatori autorevoli si sono già espressi, sia a favore che contro, a partire dai propri osservatori. Non va dimenticato che la fatica dell’integrazione sociale delle persone e delle famiglie migranti nel nostro territorio è alta in quei quartieri dove già abitano le fasce più deboli della popolazione, e quindi in luoghi dove già sono alti i bisogni sociali.
Ma andiamo a vedere per punti su cosa interviene il decreto, per farci un’idea più generale della questione:
- Art. 1 - Viene abrogato il “permesso di soggiorno per motivi umanitari” (che ricordiamolo è temporaneo e consente alla persona straniera di lavorare) e sostituito da una serie di condizioni particolari per il rilascio di un “permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario”, con la dicitura “casi speciali”nelle fattispecie:
- quando la persona abbia compiuto atti di particolare valore civile,
- quando sia stata vittima di grave sfruttamento lavorativo;
- quando abbia subito violenza domestica;
- quando il paese di origine versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza
- quando sia in condizioni di salute di eccezionale gravità.
Bisognerà inoltre verificare se è consentito il lavoro in presenza di tali fattispecie, altrimenti il rischio è che, al termine della temporaneità concessa, la persona ritorni in una condizione di irregolarità.
- Art. 2 Viene disposto il prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (da 90 a 180 giorni).
Per consentire lavori di costruzione e ristrutturazione dei centri, per tre anni, per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, viene autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, senza bando e con invito ad almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione
- Art. 3 Le persone richiedenti asilo possono essere...