LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
I servizi di mensa scolastica restano collocati all’interno dei “servizi a domanda...
LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Corte dei conti Sezione Regionale per la Regione Lombardia, n. 427 del 21 novembre 2019.
20 Gennaio 2020
I servizi di mensa scolastica restano collocati all’interno dei “servizi a domanda individuale” e conseguentemente l’Ente è obbligato a chiedere la contribuzione dell’utenza per l’erogazione del citato servizio. Viene rimesso all’Ente la quantificazione, la distribuzione dei costi da collocare sui fruitori e le eventuali esenzioni.
E’ quanto statuito nel parere della Corte dei conti sez. regionale per la Regione Lombardia, n. 427 del 21 novembre 2019.
Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto un parere in merito alla possibilità di offrire gratuitamente ai propri cittadini il servizio di refezione scolastica con oneri integralmente a carico del bilancio comunale.
Il servizio di mensa scolastica è pacificamente ritenuto un servizio a domanda individuale, cioè un servizio pubblico che viene erogato dall’ente non perché la sua erogazione è un obbligo istituzionale, ma in quanto, avendone la possibilità economico-finanziaria, l’ente decida di assumerne la gestione fornendolo non alla collettività indifferenziata, ma ai soggetti che ne facciano richiesta.
Sulla base di tale nozione sostanziale, la legge (art. 6 comma 3 del D.L. 55/1983) ha demandato ad un apposito decreto ministeriale il compito di individuare esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Con successivo decreto del 31 dicembre 1983, il Ministro dell’interno ha, pertanto, individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, includendovi, fra le altre, anche le “mense, comprese quelle ad uso scolastico”.
Quanto alla disciplina di tali servizi, l’art. 3 del D.L. 786/1981, così come convertito dalla L. 51/1982, prevede espressamente che “per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato”.
La previsione di una contribuzione a carico dei fruitori dei servizi a domanda individuale è confermata dall’art. 6 del D.L. 55/1983, che ritorna sulla disciplina del finanziamento di tali servizi, imponendo all’ente che li eroga il compito di individuarne i costi, sia diretti che indiretti, e di determinare le percentuali di tali costi che devono essere coperte mediante la previsione di tariffe o contributi a carico dei beneficiari.
Alla luce di tale ricostruzione, il servizio di gestione della mensa scolastica, costituendo un servizio a domanda individuale, deve essere finanziato, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posto integralmente a carico del bilancio pubblico.
In tal senso si è pronunciata anche la Sezione di controllo per la regione Sicilia, secondo cui per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori. Ulteriore conferma della volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale è rinvenibile nell’obbligo per gli Enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale di elevare la...