Assegno di natalità 2020
modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio...
Assegno di natalità 2020
modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
20 Febbraio 2020
Con la presente circolare si illustra la disciplina dell’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha esteso l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. |
INDICE:
1. Premessa. Quadro normativo di riferimento
2. Ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019. Requisiti del soggetto richiedente
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2020, successivo al primo
4. Indicatore ISEE
4.1 Domande presentate in assenza di ISEE
4.2 ISEE che presenta omissioni e/o difformità
5. Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
6. Pagamento dell’assegno
7. Decadenza, revoca, interruzione e presentazione di una nuova domanda
8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
9. Istruzioni contabili
1. Premessa. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino (Allegato n. 1). La prestazione, come dettagliato al successivo paragrafo 4, viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.
Preliminarmente si rappresenta che, stante gli interventi legislativi succedutesi nel tempo, per la disciplina della misura in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative:
- legge n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, in base alla quale l’assegno, in ragione della sua durata triennale, continua ad essere corrisposto per i soggetti già beneficiari che compiono i 36 mesi nel 2020 ovvero per i nati nel 2017;
- articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente ad eventi verificatisi nel 2018, per la durata di un anno, per i quali sono possibili pagamenti residui;
- articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Tale normativa ha riconosciuto inoltre una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo;
- articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019 in commento, per le nascite o adozioni/affidamenti preadottivi che si verificheranno nel 2020, rispettivamente fino al compimento di un anno del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. Tale normativa ha confermato per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, la maggiorazione del 20%.
2. Ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019. Requisiti del soggetto richiedente
Come anticipato in premessa, per effetto dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, l’assegno di natalità è esteso ai nati e adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Dal delineato quadro normativo e, in particolare, dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge di bilancio 2020, consegue che salvo quanto diversamente disposto, l’assegno di natalità resta disciplinato, nei principi generali, dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati (D.P.C.M. del 27/02/2015), come già illustrate nelle e circolari e nei messaggi pubblicati dall’INPS in materia. Si precisa, per quanto attiene i requisiti previsti per la concessione della prestazione, che gli stessi devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata del beneficio.
Nello specifico, si riepilogano i seguenti principi generali, che continuano a trovare applicazione:
1) corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015);
2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria); in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 4.1 per l’erogazione dell’importo minimo pari a 960 euro annui);
5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla prestazione (ad esempio, nato o adottato a giugno 2020: le spese relative ai ratei mensili da giugno 2020 sino al 31 dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, mentre quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 rientreranno nella competenza dell’anno 2021). Tale criterio è stato desunto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti di cui alla legge n. 190/2014 e confermato dalle dinamiche di quelli di cui alla legge n. 205/2017, al decreto-legge n. 119/2018 e all’articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2020;
6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;
7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015);
8) in ipotesi di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore;
9) la domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it;
10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2020, successivo al primo
Come già accennato al paragrafo 1, l’articolo 1, comma 340, della citata legge n. 160/2019, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85/2019, paragrafo 3, a cui si rinvia.
4. Indicatore ISEE
L’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE:
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
A tal fine, si ricorda che sarà considerato l’ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 o, se presente l’ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto.
Si rammenta che le Strutture INPS territorialmente competenti effettuano, come di consueto, i controlli successivi con i Comuni per verificare i nuclei familiari, i ruoli ed i rapporti di residenza e convivenza autodichiarati nelle DSU, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo del richiedente di comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque variazione del nucleo dovesse verificarsi nel corso dell’anno.
In presenza di dichiarazioni non veritiere la prestazione sarà revocata e si procederà al recupero dell’indebito, fatte salve comunque le conseguenze di ordine giudiziario.
4.1 Domande presentate in assenza di ISEE
Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.
Si fa presente che in tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Esempio 1: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro
Esempio 2: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.
Nel caso in cui invece la domanda sia presentata in assenza di ISEE valido e, successivamente alla stessa, venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, l’eventuale sanatoria, con le modalità di cui al successivo paragrafo, comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il ricalcolo del beneficio e, ove spettante, il riconoscimento dell’integrazione dell’assegno, a partire dalla data della prima DSU ancorché difforme.
4.2 ISEE che presenta omissioni e/o difformità
Dalla fattispecie di assenza dell’ISEE va distinta l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.
Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;