DECRETO 9 agosto 2019 Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. (GU Serie Generale n.233 del 04-10-2019)
PUBBLICATA IN (GU Serie Generale n.233 del 04-10-2019)
DECRETO 9 agosto 2019 Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. (GU Serie Generale n.233 del 04-10-2019)
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14 Ottobre 2019
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 9 agosto 2019
Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'art. 10 in materia di ISEE precompilato, componenti della dichiarazione sostitutiva unica che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica mediante l'ISEE corrente;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'art. 5 che apporta modificazioni al citato art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma 2, lettera d), che apporta ulteriori modificazioni al citato art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
Acquisito il parere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale reso in data 22 luglio 2019;
Acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate in data 1° agosto 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 20 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento ISEE;
c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 9 del regolamento ISEE;
d) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del regolamento ISEE;
e) «scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1 del regolamento ISEE;
f) «componente aggiuntiva»: la componente aggiuntiva dell'ISEE di cui all'allegato 2 del regolamento ISEE;
g) «disabilita' e non autosufficienza»: la condizione di disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del regolamento ISEE;
h) «SPID»: il sistema pubblico di identita' digitale, di cui all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale;
i) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
l) «CAF»: i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 2
Accesso alla DSU precompilata
1. Alla DSU precompilata accedono tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato.
2. Il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le seguenti modalita':
a) con riferimento al sistema di autentificazione, l'accesso e' riservato ai possessori di una delle seguenti:
1) credenziali dispositive rilasciate dall'INPS con le modalita' indicate nella apposita sezione del sito internet dell'istituto;
2) credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate con le modalita' indicate nella apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia;
3) identita' SPID di livello 2 o superiore;
b) con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l'accesso e' riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti:
1) l'importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l'assenza di dichiarazione;
2) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia inferiore ad euro 10.000,00, l'indicazione dell'esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell'assenza dei rapporti;
3) nei casi diversi da quelli di cui al numero 2), il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell'annualita' rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare di cui alle successive lettere b), c), d) e f) del medesimo comma. Il valore e' indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unita' di euro, e deve riguardare, ove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di piu' di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo.
3. Nel caso l'accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui al comma 2, lettera b), devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
4. In assenza di riscontro positivo alla indicazione degli elementi di cui al comma 2, lettera b), il dichiarante presenta la DSU nelle modalita' non precompilate. Eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS o dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell'ISEE nelle modalita' di cui all'art. 4.
5. L'INPS e l'Agenzia delle entrate garantiscono l'attuazione di misure volte a permettere l'inibizione del trattamento dei dati necessari all'elaborazione della DSU precompilata, ovvero dell'attestazione dell'ISEE nel caso di DSU presentata nella modalita' non precompilata. L'inibizione di cui al primo periodo puo' essere richiesta e revocata in qualsiasi momento. Le modalita' attuative delle misure di cui al presente comma sono individuate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 6. Resta comunque garantito per il dichiarante il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei casi di cui all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le informazioni del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU precompilata nonche' del nominativo del dichiarante che ha richiesto tale DSU sono disponibili per l'interessato nell'apposita area riservata del sito INPS e dell'Agenzia delle entrate.
7. L'accesso alla DSU precompilata e' consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020. In via sperimentale, la DSU precompilata e' resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del regolamento ISEE.
Art. 3
Componenti della DSU autodichiarate e non precompilate