Decreto-legge 18/2020 – Gli ulteriori congedi per i genitori
ulteriori congedi per i lavoratori del settore privato (articolo 23) e per i lavoratori del settore...
Decreto-legge 18/2020 – Gli ulteriori congedi per i genitori
a cura di Fabio Venanzi
23 Marzo 2020
Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha istituito ulteriori congedi per i lavoratori del settore privato (articolo 23) e per i lavoratori del settore pubblico (articolo 25). Per questi ultimi, viene introdotto, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di uno specifico congedo indennizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del citato Dl 18/2020. Il congedo della durata massima di 15 giorni e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore).
I destinatari del beneficio sono:
- Genitori con figli con età fino a 12 anni: 50 percento della retribuzione con contribuzione figurativa;
- Genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni: non spetta alcuna indennità e possono comunque assentarsi dal lavoro per 15 giorni;
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: 50 percento della retribuzione con contribuzione figurativa;
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla vigente normativa in materia di congedi parentali, possono fruire dei 15 giorni di congedo eventualmente indennizzato secondo quanto sopra riportato.
L’erogazione avviene a cura dell’Amministrazione pubblica di appartenenza. La domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata, come di consueto, al datore di lavoro (e non all’Inps).