01 Ottobre 2020
Sono giunte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni coinvolte nella gestione dei Patti per l’Inclusione e dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), circa la gestione delle attività previste dagli stessi al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte dei nuclei familiari beneficiari in caso di presentazione di una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza (RdC) e conseguente nuova ammissione ai benefici, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del DL 4/2019.
Al riguardo si rappresenta che il DL 4/2019 all’articolo 4, comma 13, prevede che “Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione”.
Il comma 7, del citato articolo 6, prevede che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico.
Alla luce di quanto precisato, le attività previste dal Patto per l’inclusione sociale possono proseguire anche una volta che il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico per le 18 mensilità previste. I relativi costi potranno essere posti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusione (Avviso 3/2016 o dell’Avviso 1/2019 PaIS).
Tuttavia, si fa notare che una volta terminata la fruizione del beneficio economico, la condizionalità in capo al nucleo familiare beneficiario (l’obbligo di porre in...