I benefici di art-bonus e sconto d’imposta per la fondazione gestita dal comune
I benefici di art-bonus e sconto d’imposta per la fondazione gestita dal comune
I benefici sono entrambi soggetti a imprescindibili condizioni, dai requisiti dei destinatari delle erogazioni liberali all’iter procedimentale, in questo caso sussistono tutti
12 Novembre 2019
C’è spazio sia per l’art-bonus sia per la detrazione d’imposta prevista dal Tuir se la fondazione che gestisce il museo di arte contemporanea, destinataria di somme finalizzate alla valorizzazione delle collezioni esposte, possiede caratteristiche in grado di assimilarla a un ente o a una istituzione pubblica. Dal Mibact arriva un sì, per l’Agenzia è il via libera alle agevolazioni (risposta n. 465 del 4 novembre 2019).
Siamo nell’ambito delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1 del Dl n. 83/2014, che riconosce un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi pro cultura e spettacolo realizzati su beni pubblici da soggetti a maggioranza pubblica, nella misura del 65% delle stesse erogazioni, e dall’articolo 15, comma 1, lettera h) del Tuir, che apre alla detrazione d’imposta del 19% quando, ai fini dell’erogazione, è stato rispettato l’iter procedimentale disciplinato dal decreto Mibac del 3 ottobre 2002. Questo prevede, in particolare, che il beneficiario presenti, alla Soprintendenza territorialmente competente, la convenzione stipulata e il preventivo di spesa corredato dal progetto, con indicazione delle fonti di finanziamento, tra le quali rientrano anche le suddette liberalità, e le tempistiche dell'iniziativa.
In pratica, riguardo alla prima agevolazione alla quale l’istante – una fondazione di diritto privato controllata da soggetti pubblici che amministra un immobile pubblico, costituente un museo, con all’interno, tra l’altro, una collezione permanente di opere d’arte contemporanea in parte di proprietà di un Comune – chiede di accedere (art-bonus), l’Agenzia ricorda che, così come già precisato nella circolare n. 24/2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro, che perseguono, in sostanza, le seguenti finalità: