La Circolare INPS n. 93 del 30/6/2021 e le misure del nuovo assegno temporaneo
corresponsione dell'assegno nucleo familiare
La Circolare INPS n. 93 del 30/6/2021 e le misure del nuovo assegno temporaneo
a cura di Pierluigi Tessaro
12 Luglio 2021
In concomitanza con la Circolare n. 92 del 30/6/2021, riferita ai nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell'assegno nucleo familiare per il periodo 1/7/2021-31/12/2021, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 93, relativa alle misure dell’assegno temporaneo, il nuovo istituto a favore dei lavoratori autonomi, dei disoccupati, dei coltivatori diretti, dei coloni, dei mezzadri e dei titolari di pensione da lavoro autonomo.
Fra i possibili beneficiari del nuovo istituto rientrano, inoltre, i lavoratori dipendenti privi dei requisiti previsti per poter richiedere l’assegno per nucleo familiare.
Per cui il dipendente che si dovesse trovare nella condizione di non poter beneficiare dell’assegno per nucleo familiare potrà inoltrare all’INPS la domanda per l’ottenimento dell’assegno temporaneo.
Va, comunque, precisato che le due fattispecie risultano incompatibili fra loro, quindi l’una esclude l’altra.
In merito ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.
Un aspetto importante da considerare è il parametro di riferimento, in quanto l’assegno temporaneo viene riconosciuto sulla base dell’ISEE, mentre l’ANF viene attribuito sulla base dei redditi conseguiti dal nucleo familiare, derivanti, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o assimilato.
Diversamente dall’ANF, nella Circolare viene disposto che, per l’erogazione del beneficio, il richiedente deve essere residente e convivente con il minore.
La prestazione potrà essere richiesta, inoltre...