Lavoro agile: il decreto-legge “Cura Italia” e i dubbi più frequenti
tutela della salute pubblica e di continuità dell’azione amministrativa della pubblica...
Lavoro agile: il decreto-legge “Cura Italia” e i dubbi più frequenti
di Valerio Langè e Emilio Gregori, Synergia (Milano)
31 Marzo 2020
Il lavoro agile o smart working assume sempre maggiore rilevanza nel contemperamento delle esigenze di tutela della salute pubblica e di continuità dell’azione amministrativa della pubblica amministrazione.
In particolare, la circolare 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata il 4 marzo, prevedeva il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma evoluta di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro; successivamente, il 12 marzo, con la direttiva 2/2020 il Ministro indicava il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Le Pubbliche Amministrazioni sono quindi chiamate a ripensare le attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse, svolgere le riunioni in via telematica, così come le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi.
Il decreto-legge 18/2020 (cosiddetto Cura Italia), fa un ulteriore passo, indicando il lavoro agile come diritto del lavoratore. Infatti, all’articolo 39 afferma che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili […] o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità […] hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Afferma inoltre che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017. Dal punto di vista operativo, il decreto-legge dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza è possibile attuare il lavoro agile a prescindere sia dagli accordi individuali, sia dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Rispetto a pochi giorni fa, quindi, non è neppure più necessario inviare la lavoratore l’informativa relativa alla SSL. Conferma inoltre che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, in deroga all'articolo 18, comma 2, della...