Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 28 gennaio 2020
Modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 28 gennaio 2020
19 Febbraio 2020
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare, l'art. 1, comma 1-bis che dispone «l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, che prevede che «al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli (...) con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 296, che prevede che «per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018, ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercizio 2019 e pluriennale 2020/2021;
Visto l'art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita' di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che l'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 52 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 124 del 2019, sono disciplinate le modalita' attuative della suddetta disposizione;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 52;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione di agevolazioni per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;
Vista l'applicazione web denominata «18App» realizzata in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista l'applicazione web denominata «Carta del docente» realizzata in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.
Art. 2 Richiedenti
1. Il contributo o il rimborso e' richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilita' genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di eta' al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.
2. Nel caso di acquisti di piu' dispositivi per lo stesso minore, il contributo e' riconosciuto limitatamente ad un solo dispositivo.
3. All'atto di presentazione dell'istanza, secondo le procedure di cui all'art. 4 o di cui all'art. 7, il richiedente redige apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere il genitore o di esercitare la responsabilita' genitoriale sul minore.
Art. 3 Contributo per l'acquisto
1. Il contributo e' erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.
2. Il buono e' utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'art. 5 e comporta la riduzione di trenta euro sul prezzo di acquisto del dispositivo antiabbandono.
3. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni dall'emissione sono annullati. In caso di annullamento, l'emissione di un ulteriore buono sostitutivo e' chiesta secondo le procedure di cui all'art. 4.
5. Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30 euro, il contributo e' pari al costo sostenuto.
Art. 4 Procedura
1. Per beneficiare del contributo, il richiedente, prima di procedere all'acquisto del dispositivo, presenta istanza, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile, a partire dal 20 febbraio 2020, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa dotato di codice identificativo per l'acquisto di un dispositivo da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'art. 5.
3. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del...