Niente IVA sui contributi pubblici per progetti a favore di soggetti svantaggiati
contributi pubblici erogati ad una cooperativa
Niente IVA sui contributi pubblici per progetti a favore di soggetti svantaggiati
a cura di Vincenzo Cuzzola
03 Giugno 2021
Sono fuori campo IVA i contributi pubblici erogati ad una cooperativa, partner co-beneficiario di un Comune, per la realizzazione di un progetto finanziato da fondi europei e rivolto a soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio esclusivo della P.A. erogante: è quanto ribadito recentemente dall’Agenzia delle Entrate con la risosta ad interpello n. 375/2021 del 25 maggio scorso.
La questione non è nuova nel panorama della prassi in materia.
Ed infatti, già con la circ. n. 34/E del 2013, l’Agenzia aveva avuto modo di precisare che per il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici è necessario valutare case by case il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione; più precisamente, dette somme possono essere qualificate alternativamente come:
ü “corrispettivi”, soggetti a IVA ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto IVA (DPR n. 633/1072), quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere;
ü “contributi”, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto.
La qualificazione delle somme deve essere individuata, innanzitutto, in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario; quando non è possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell'erogazione, occorre fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nella citata circ. n. 4/E del 2013, il cui paragrafo 1.1, lettera b) precisa che “è altresì agevole individuare la natura di contributo delle erogazioni nei casi in cui l'amministrazione agisce con riferimento all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici. Infatti, come ogni procedimento adottato in base al testo unico degli appalti - come meglio specificato al punto 1.2, lettera a) - è finalizzato a costituire un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, così ogni procedimento avviato a norma del citato articolo12 della legge n. 241 del 1990 è preordinato alla erogazione di contributi pubblici. Tale norma, infatti, postula che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi...