Il Family Act
G.U. n. 97 del 27/04/2022
Il Family Act
Legge del 07/04/2022 n. 32 - Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
05 Maggio 2022
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2022, n. 32 che reca “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”. Si conclude così un lungo iter iniziato nel giugno del 2020 con la presentazione del relativo disegno di legge che avrebbe dovuto delineare il cosiddetto Family Act. In realtà il percorso non è ancora concluso. Si tratta infatti di una legge delega che contiene principi e criteri direttivi per la successiva elaborazione ed adozione di decreti legislativi. Per alcuni è prevista la scadenza a 12 mesi; per altri di 24 mesi.
Va detto che, rispetto al testo iniziale, sono nel frattempo state anticipate alcune misure – una per tutte quella dell’istituzione dell’assegno unico ed universale (legge 46/2021 e decreto legislativo 230/2001) – che ne hanno comportato in modo congruente lo stralcio di alcuni originari passaggi.
La legge delega è la formalizzazione di quelle che vorrebbero essere le politiche future a sostegno della famiglia.
Le finalità sono espresse nel primo articolo, quello che indica appunto le materie di delega e quindi: l’adozione, il riordino e il rafforzamento di norme per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.
Seguono poi i principi e criteri direttivi generali. Vediamoli in ordine.
Il primo criterio è assicurare l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico.
Il secondo criterio è promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile.
Un terzo principio e criterio direttivo mira ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli viene poi declinato dal successivo articolo 2 (agevolazioni fiscali e trasferimenti economici).
Con il quarto criterio generale Governo è autorizzato a modulare misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e l’individuazione degli stessi.
Il quinto principio e criterio generale è espressamente rivolto alla tutela dei componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità. Vi si prevede esplicitamente che le misure derivanti dei criteri precedenti siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Il sesto criterio generale è volto ad abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi necessari per l’attuazione delle deleghe.
Un ultimo criterio e principio di carattere generale prevede lo specifico monitoraggio e la verifica sull’impatto degli interventi previsti dalla legge delega. Questo compito è affidato all’organo già previsto dalla legge n. 46 del 2021 (quella che ha istituito l’assegno universale).
Misure di sostegno all’educazione dei figli
Le deleghe previste dal secondo articolo sono forse quelle più articolate.
Per sostenere l’educazione dei figli viene previsto il rafforzamento delle norme esistenti ma anche nuove misure e quindi nuovi benefici da erogare alle famiglie tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni o detrazioni delle spese sostenute dalle famiglie, o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo.
Viene previsto di razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, ma anche l’introduzione nuove agevolazioni relative alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l’educazione formale (acquisto di testi scolastici per i meno abbienti, di beni e servizi informatici ecc.) e l’educazione “informale” dei figli e quindi: biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, ma anche viaggi di istruzione, partecipazione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica.
Si prevedono contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente , e delle scuole per l’infanzia. Si veda sul punto anche l’incentivo al cosiddetto welfare aziendale.
Ma vi è una particolare indicazione: “prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.”
Tutte queste misure dovranno essere attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all’interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.
I relativi decreti legislativi, in questo caso, dovrebbero essere adottarti entro 12 mesi.
Congedi parentali, di paternità e di maternità
Il terzo articolo prevede una delega che dovrebbe intervenire dell’ambito dei congedi e permessi, ma sono fatte salve le disposizioni a favore di chi assiste un familiare con disabilità.
L’articolo amplia parzialmente alcune opportunità già esistenti. Ad esempio si prevede di estendere la fruizione del congedo parentale sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (oggi è il dodicesimo), di fissare un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale non cedibile all’altro genitore (favorire la “responsabilità” paterna), di declinare modalità più flessibili nella gestione dei congedi parentali. Infine di estendere l’opportunità di fruire, previo preavviso, di un permesso retribuito di durata non inferiore alle cinque ore per anno, per ciascun figlio, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici.
La delega entra anche nel merito dei congedi di paternità: venga fissato il principio che quel diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e che non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa, che sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e che la durata del congedo obbligatorio di paternità sia superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e progressivamente incrementata fino a novanta giorni lavorativi.
Viene indicata anche la previsione di un aumento progressivo dell’indennità di maternità anche fino al raggiungimento della copertura totale.
Su questi aspetti i tempi di emanazione dei decreti sono fissati a 24 mesi, ma rileviamo che, su alcuni aspetti, contestualmente sia all’esame delle Camere lo schema di decreto legislativo (di altra origine) di cui si parla nella seconda parte di questo articolo.
Lavoro femminile e armonizzazione dei tempi vita/lavoro
Il quarto articolo entra nel merito dei criteri specifici per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi vita/lavoro. L’intento è quello di affrontare il tema del lavoro di cura e del suo attuale maggiore carico sulle donne. Le misure previste sono intanto nella direzione di sostenere l’occupazione femminile destinando a questa finalità una quota del Fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese per l’avvio di nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per due anni.
Si prevede il rafforzamento delle detrazioni e deduzioni delle spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari, ma anche una differente modulazione della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli.
Si promuovono modalità flessibili di lavoro, con l’introduzione di incentivi ai datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti nazionali in materia.
Sono poi indicati ulteriori incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore.
Formazione dei figli e autonomia finanziaria dei giovani
Mentre il secondo articolo si rivolge in modo particolare ai minori o comunque a chi frequenta la scuola prima e secondaria, il quinto articolo è più attento a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli ed il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani.
Le detrazioni fiscali e le altre misure di sostegno si rivolgono in questo caso all’acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari.
Altre detrazioni fiscali saranno quelle relative alle spese relative al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari (studenti fuori sede).
Un’attenzione poi alle giovani coppie (età non superiore ai 35 anni) per la locazione o l’acquisto della prima casa.
Promozione e sostegno delle responsabilità familiari
Nel sesto articolo la legge delega mira a rafforzare, a rendere uniformi, più efficaci e flessibili i centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare. In questo quadro è prevista una integrazione con le competenze già in essere dei consultori familiari.
Adozione dei decreti legislativi e disposizioni finanziarie
L’articolo 7 regolamenta il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi delegati.
L’articolo individua le risorse finanziarie necessarie qualificandole come limite massimo di spesa. Tali risorse corrispondono a capitoli di spesa già stanziati ed attualmente destinati ad una serie di benefici, che, nel corso dell’attuazione della delega, si intende abolire o modificare, in particolare in ambito fiscale. Qualora le risorse non siano sufficienti, i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l’uso delle risorse sopra esposte, possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie. A ben vedere è la medesima formula usata per la recente legge delega sulla disabilità.
Come già detto per la reale applicazione dei criteri e dei principi, sia generali che specifici, bisogna ora attendere l’adozione dei relativi decreti delegati. Per ora nessuna delle nuove agevolazioni e misure profilati sono direttamente esigibili.
Direttiva UE 2019/1158: lo schema di decreto attuativo
Quasi contestualmente all’approvazione della legge delega denominata per brevità Family Act, è iniziata alle Camere l’analisi di uno schema di decreto legislativo su temi in qualche modo correlati. I relativi contenuti sono quindi molto più imminenti delle future disposizioni del Family Act. Dopo il parere delle Camere, infatti, il nuovo decreto legislativo potrà essere adottato e diventare vigente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo schema del decreto legislativo è volto all’“attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza” (Atto del Governo, n. 378). La sua attuazione era stata prevista dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).
La direttiva UE 2019/1158, che ha abrogato una analoga direttiva precedente, è assai rilevante da un punto di vista culturale ed anche normativo e meriterebbe un’analisi a parte. Essa mira a garantire la parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro facilitando la conciliazione tra...