Novità giurisprudenziali circa i contributi alle organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze
contributi versati per l'acquisto di ambulanze da parte delle organizzazioni di volontariato.
Novità giurisprudenziali circa i contributi alle organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze
a cura di Davide Benintende
27 Giugno 2022
La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata, con Sentenza n. 72 del 15 marzo 2022, circa le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato sull’art. 76 del codice del Terzo settore (D. lgs n. 117/2017) in merito ai contributi versati per l'acquisto di ambulanze da parte delle organizzazioni di volontariato.
Le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato riguardano il disposto dell’art. 76 D. lgs n. 117/2017, nella parte in cui riserva alle organizzazioni di volontariato i contributi per l’acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale. Il Consiglio di Stato in particolare è stato chiamato a decidere sull’appello proposto dalla Fondazione Catis, operante nel settore del soccorso con autoambulanze, nei confronti della sentenza che ha parzialmente rigettato il ricorso avverso sia il decreto ministeriale recante le modalità di attuazione dell’art. 76, sia avverso le linee guida del procedimento per l’erogazione dei contributi da questo previsti con riferimento all'anno 2017. La Fondazione ha lamentato la lesione di interessi derivanti dall'esclusione della medesima, al pari degli altri ETS carenti della struttura tipica delle organizzazioni di volontariato, dai contributi per l’acquisto di autoambulanze e di beni strumentali da adibire all’attività istituzionale. Con la sentenza richiamata la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, affermando in particolare che sussiste una “(...) definita linea di demarcazione all’interno della pur unitaria categoria degli Ets: è ben vero che quelli che scelgono di svolgere attività economica – accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto – possono essere considerati operatori di un “mercato qualificato”, quello della welfare society, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro. Tuttavia, rimane fermo che tali soggetti hanno la possibilità di ricevere un corrispettivo per il servizio reso e quindi, anche in tal modo, procurarsi le risorse, cui fa riferimento la norma censurata, necessarie all’acquisto degli automezzi e dei beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale.(...). Possibilità invece preclusa alle Organizzazioni di volontariato. Inoltre, in merito alla presenza di lavoratori dipendenti nell’organizzazione dell’ente, secondo la Corte costituzionale tale caratteristica risulterebbe “del tutto neutrale rispetto all’acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell’attività di utilità sociale dell’ente”. In merito il Consiglio di Stato aveva ritenuto...