Progetti Utili alla Collettività e visite mediche: attenzione ai rischi!
implementazione della misura Reddito di Cittadinanza
Progetti Utili alla Collettività e visite mediche: attenzione ai rischi!
Di Emilio Gregori e Anna Rio – Synergia Srl
24 Maggio 2021
Le sfide di implementazione della misura Reddito di Cittadinanza non si arrestano, e negli ultimi mesi coinvolgono in modo attivo i Comuni, titolari dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Gli enti locali si stanno infatti interfacciando con una prova, quella dei PUC, decisamente complessa: una realtà composta da Enti locali, altri enti pubblici e soggetti del terzo settore, da attività riconducibili a diversi ambiti (culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comuni) e da una platea eterogenea di beneficiari divisa tra coloro che sono in carico ai servizi sociali e coloro che seguono un percorso di attivazione presso i Centri per l’Impiego.
Mentre si cerca di comporre e far funzionare questo sistema-PUC, coordinando tutti gli attori e le forze in gioco, tale realtà è stata – ed è – complicata dall’emergenza sanitaria, che impone nuovi vincoli, sospensioni e attenzioni.
In fase di programmazione finanziaria e operativa dei PUC è stato sollevato un’ulteriore elemento di complicazione, che richiede uno sforzo organizzativo: le visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008.
Da Decreto ministeriale 22 ottobre 2019, i costi sostenuti per le visite mediche sono rimborsabili sul Fondo Povertà Quota Servizi solo laddove esse siano riconducibili alle situazioni di obbligo previste dal Testo Unico sulla Sicurezza. Così la questione si articola, e l’attenzione viene riportata sui casi specifici: quando e per quali PUC sussiste l’obbligo di visite mediche?
Al fine di definire l’obbligatorietà della visita medica, che deve essere svolta dal medico competente, è necessario partire dalla valutazione dei rischi connessi alle attività previste, non tanto dalle attività in sé. Si apre così, come con una matrioska, un altro contenuto della questione, rappresentato dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Devono infatti (ex D. Lgs. 81/2008) essere sottoposte a visita medica tutte le persone che svolgono attività che comportano, secondo il DVR, un livello importante di rischio connesso: all’utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali per venti o più ore la settimana; a movimentazione manuale dei carichi che possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari; all’esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute a un livello “non moderato”, all’amianto...