Stranieri e Reddito di Cittadinanza: quali novità? di Emilio Gregori e Valerio Langè, Synergia (Milano)
Come a molti è noto, la normativa relativa al Reddito di Cittadinanza prevede che l’accesso al...
Stranieri e Reddito di Cittadinanza: quali novità? di Emilio Gregori e Valerio Langè, Synergia (Milano)
17 Dicembre 2019
Come a molti è noto, la normativa relativa al Reddito di Cittadinanza prevede che l’accesso al beneficio sia subordinato, tra gli altri, ad alcuni criteri relativi alla cittadinanza e alla residenza. In particolare, il richiedente, o un suo famigliare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, deve essere in possesso della cittadinanza italiana, di un Paese Europeo oppure essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; in secondo luogo deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il compito di controllare i requisiti residenziali e di soggiorno e di comunicare gli esiti della verifica all’INPS tramite la piattaforma digitale GePI è assegnato ai Comuni. Inoltre, rispetto al possesso dei requisiti, l’articolo 2 del decreto-legge 4/2019 richiede che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea producano una certificazione per comprovare la composizione del nucleo familiare e documentare il possesso dei requisiti economici necessari per accedere al Reddito di Cittadinanza, con particolare riferimento al possesso di redditi, beni mobili ed immobili nel paese di origine. Tale certificazione deve essere rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Il decreto-legge prevede tuttavia alcune eccezioni: sono esonerati dalla produzione della certificazione relativa alla condizione familiare ed al possesso dei requisiti economici con riferimento alla condizione esistente nel Paese di origine i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico. Sono inoltre esonerati i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Israele, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Corea, San Marino, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela; a questi si aggiungono i Paesi della ex-Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Vojvodina) ad eccezione della Croazia che fa parte dell’Unione Europea, le Isole del Canale e l’Isola di Man (dipendenze della Corona Britannica che non fanno parte né del Regno Unito, né dell'Unione europea) e la Santa Sede. Questo, in ragione delle convenzioni internazionali stipulate. Il decreto-legge indica inoltre che sono esonerati i cittadini di quei Paesi ove sia oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
A fronte di tali disposizioni, il testo prevedeva che entro tre mesi il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto col Ministero degli Esteri, avrebbe emanato un decreto contenente l’elenco dei Paesi nei...