Acquisto di beni immobili negli enti territoriali
Tar Campana con deliberazione n. 52/2021 esprime parere circa i criteri con i quali effettuare...
Acquisto di beni immobili negli enti territoriali
a cura di Adelia Mazzi
20 Aprile 2021
La Corte ricostruisce il quadro normativo che all’art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, subordinava l’acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio.
Tale limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (…): f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. A decorrere dal 2020, pertanto, la disciplina limitativa dell’autonomia negoziale degli enti territoriali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica sul crinale degli acquisti immobiliari, ha cessato di trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell’acquisto, nonché la congruità del prezzo; rimanendo correlata alla disciplina dettata dal Tuel, in particolare dal titolo IV, in tema di programmazione e di fonti di finanziamento dell'investimendo.
La Corte sottolinea inoltre la permanente necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.). Il principio di buon andamento letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio vincola l’amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L’autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, inoltre, al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell’ente.
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 Cost., oltre che dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, è necessario, pertanto, che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità...