Attribuzione a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico
TAR Napoli, Sez. IV, con la sentenza del 2 marzo 2021, n. 1398
Attribuzione a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico
a cura di Adelia Mazzi
11 Marzo 2021
Il TAR Napoli, Sez. IV, con la sentenza del 2 marzo 2021, n. 1398 enuncia che la possibilità di attribuire a terzi la disponibilità di beni di proprietà pubblica, assoggettati allo svolgimento di un servizio pubblico, e, quindi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, è tradizionalmente rimessa allo strumento concessorio, tipico provvedimento ampliativo di diritto pubblico(v. in tal senso, Cass. civ. SS.UU. n. 5487/2014).
Inoltre i giudici rammentano che la concessione di beni pubblici è istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione a un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario ditalché il contratto che regola il rapporto si rivela essere dipendente logicamente egiuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamentodell’uso del bene. A tale schema corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dell’amministrazione (v. daultimo, Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 8100 del 17.12.2020).
Inoltre, dal testo in sentenza, si evince che trova applicazione il criterio di cui all’art. 133 co. 1 lett. ‘b’ del c.p.a. per la concessione di beni pubblici che rimette alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie “aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi arapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità,canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”; in punto di riparto di giurisdizione vale a distinguere la fattispecie dalle figure di concessione ascrivibili alle previsioni del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 art. 3 lett. ‘uu’ e ‘vv’) rispetto alle quali sta emergendo, nella Corte regolatrice, un indirizzo che restringe la giurisdizione del Giudice amministrativo applicando, per lo più, il criterio di riparto previsto nell'ambito delle procedura di evidenza pubblica (ossia quello di cui all’art. 133 lett. ‘e’ del c.p.a.; tra le altre, v. Cass. civ. SS.UU. n. 31027 del 27.11.2019 e n. 18267 dell’8.7.2019).
La giurisdizione in merito alla domanda di rilascio del bene e a quella per ottenere il risarcimento da occupazione illegittima si radica, quindi, innanzi al Giudice...