Contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione da parte di ente territoriale
integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell’Interno ad un soggetto privato a...
Contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione da parte di ente territoriale
verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
18 Giugno 2020
Il caso: un ente locale chiede alla Corte dei Conti di verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135) per poter integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell’Interno ad un soggetto privato a titolo di canone di locazione per un immobile adibito a Caserma per l’Arma dei Carabinieri per un periodo pregresso, nel corso del quale l’immobile è stato dapprima occupato sine titulo, per poi addivenire alla determinazione di un canone anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale; per tale periodo il predetto Ministero è risultato soccombente in un giudizio instaurato dal locatore per il mancato pagamento delle indennità di occupazione per diverse annualità, con intimazione al rilascio dell’immobile.
L’Ente territoriale, al fine di mantenere la Caserma dei Carabinieri sul proprio territorio, vorrebbe corrispondere in un’unica soluzione una determinata somma per “integrare la differenza tra il canone di locazione dell’immobile concordato all’inizio dell’occupazione tra proprietà privata e Ministro dell’Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c.4 L. 135/12) avvalendosi della previsione dell’art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012”. Con tale intervento verrebbero “tacitate” le pretese del locatore privato e consentirebbe la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione. Inoltre per il pagamento di tale “contributo una tantum”, l’Ente farebbe ricorso all’utilizzo di avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l’anno 2020 ritenendo che si tratti di un trasferimento di carattere straordinario.
La Corte dei conti-Piemonte, con delibera 19 aprile 2020, n. 37, evidenzia come gli orientamenti espressi costituiscono i riferimenti per delineare l’ambito di applicazione del più volte citato art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva spettanza dell’Ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese.
Nel merito enuncia che la norma in esame prevede espressamente che “[p]er le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate”.
La disposizione è stata inserita (come comma 4 bis) nell’art. 3 del D.L. legge n. 95 del 2012 dall’art. 1, comma 500, della legge n. 208 del 2015 ed ha superato un orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG del 27 maggio 2014 secondo cui gli enti, sulla base delle norme allora vigenti, non avrebbero potuto erogare forme di contribuzione per il pagamento di canoni di locazione di immobili di proprietà privata adibiti a caserma delle locali Stazioni dell’Arma dei Carabinieri.
La medesima Sezione delle autonomie, sulla base dell’art. 118 della Costituzione, rileva che la legge statale può disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Viene richiamato, inoltre, l’art. 14 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL) nella parte in cui prevede la possibilità che “la legge affidi ai Comuni eventuali ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, assicurando, al contempo, le risorse necessarie e regolando i relativi rapporti”. Puntuale richiamo alle “convenzioni in materia di sicurezza” introdotte dall’art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 spunta che il Dipartimento della Pubblica sicurezza può stipulare con soggetti pubblici e privati per contribuire, attraverso la fornitura di mezzi, attrezzature e locali, ad incrementare la sicurezza pubblica; nonché l’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cha ha aggiunto la possibilità per gli enti locali e le regioni di stipulare convenzioni con il Ministero dell’interno (o, per sua delega, con i prefetti) per la...