Le ipotesi di scomputo legittimo degli oneri di urbanizzazione
Le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono...
Le ipotesi di scomputo legittimo degli oneri di urbanizzazione
11 Marzo 2019
Le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione perché derogatorie alla regola della normale onerosità del permesso a costruire che costituisce principio fondamentale della normativa di settore.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte nel parere espresso con deliberazione n. 5/2019.
Nel caso in esame un Comune aveva chiesto alla Corte dei conti di esprimersi in merito alla possibilità di scomputare gli importi relativi all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione possa essere sempre accordata, anche quando dette opere ricadano su aree solo assoggettate all'uso pubblico o se per contro il mancato scomputo di detti importi nei suddetti casi possa configurarsi come indebito arricchimento da parte dell'Ente.
In via preliminare, la Sezione ha precisato che le scelte relative alle concrete modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione, al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione come pure il regime dominicale loro impresso dalla convenzione urbanistica, spettano, in concreto, all'Ente, quali scelte di amministrazione attiva.
Ciò premesso, la richiesta in esame atteneva sostanzialmente all'interpretazione delle previsioni normative che regolamentano la possibilità, per il privato, di realizzare opere di urbanizzazione in luogo del pagamento dei relativi oneri anche allorquando le suddette opere vengano realizzate su beni privati e non si preveda il relativo trasferimento a titolo gratuito in favore dell'Ente.
Al fine di inquadrare compiutamente la tematica, la Sezione ha ritenuto utile procedere ad un seppur sintetico excursus normativo in materia di oneri di urbanizzazione tracciando le linee distintive tra questi ed il “contributo di costruzione” talvolta adoperati come sinonimi anche se profondamente diversi.
La legge 6 agosto 1967 n. 765 c.d. “legge - Ponte” ha previsto per la prima volta nell'ordinamento il principio della normale onerosità del permesso a costruire (rectius licenza urbanistica) secondo cui l'obbligo ed il costo di realizzazione delle infrastrutture dell'intervento edificatorio spetta ai soggetti attuatori.
L'art. 31 della l. n. 1150/1942, come modificato dalla richiamata Legge Ponte, ha poi previsto che il rilascio del titolo abilitativo edilizio dovesse essere subordinato alla presenza dell'urbanizzazione primaria o, comunque, all'impegno del proprietario a realizzarla contemporaneamente all'intervento costruttivo.
Con tale previsione normativa è stato introdotto l'obbligo, a carico dell'attuatore, di cedere gratuitamente al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione.
Infine l'art. 1 della legge n. 10 del 1977, a chiusura del sistema, ha normato il principio fondamentale in base al quale ogni attività comportante trasformazione urbanistico/edilizia del territorio partecipa agli oneri da essa derivanti.
Il testo Unico delle norme in materia edilizia, approvato con d.p.r. n. 380/2001 ha conferito maggiore sistematicità alla materia.
L'art. 16 del T.U. 380 del 2001 rubricato come “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” prevede, come sopra affermato, che il rilascio del permesso a costruire “Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3” obblighi al pagamento di un contributo “commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” .
Gli oneri di urbanizzazione si sostanziano in una prestazione patrimoniale di diritto pubblico non avente natura tributaria posta a carico del privato. Tali oneri, determinati in misura corrispondente all'entità ed alla qualità delle opere di urbanizzazione necessarie ed in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne trae, rappresentano il corrispettivo previsto in favore del Comune.
La quota di contributo per costo di costruzione, invece, non presenta natura corrispettiva, configurandosi come prestazione tributaria.
Tale quota è rapportata alle caratteristiche e alla tipologia delle singole costruzioni, riguarda esclusivamente l'attività edificatoria in sé, non avendo in alcun modo una funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale per le trasformazioni del territorio su cui insiste...