L’imposta di registro nel caso delle proroghe delle concessioni demaniali causa COVID-19
disposizioni in materia di contrasto al COVID-19
L’imposta di registro nel caso delle proroghe delle concessioni demaniali causa COVID-19
a cura di Vincenzo Cuzzola
17 Maggio 2021
La proroga ex lege delle concessioni demaniali, prevista dalle recenti disposizioni in materia di contrasto al COVID-19, comporta l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro commisurata sul nuovo periodo di durata dell'atto concessorio: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 325/2021 dello scorso 10 maggio.
Come è noto, l’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all' articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , in scadenza tra il 31 gennaio2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Successivamente, il DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha integrato e modificato in parte il Decreto Cura Italia, prevedendo, all'art. 199, comma 3, lettera b), che “la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell' articolo 18 della legge 28 gennaio1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”. Con riferimento a tale ultima fattispecie, l’Agenzia, con la risposta n. 569 del 2020, ha chiarito che in caso di proroga ex lege delle concessioni marittime, per determinare il corretto trattamento ai fini dell'imposta di...