03 Luglio 2020
L’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame ritiene sufficiente l’aumento di volumetria a precludere l’accoglimento dell’istanza di conformità, riferendosi la necessità dell'utilità alle sole superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 2/8/2018 n. 1923).
In merito poi alle modalità di calcolo dei volumi e superfici a fini paesistici, la giurisprudenza ha dato rilievo alla circolare del Segretario generale del MIBACT n. 33 del 26/6/2009, che nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 D. Lgs. 42/2004, ha chiarito che “per volume s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato...