21 Gennaio 2020
Secondo l’orientamento ormai diffuso in giurisprudenza, incombe al privato, che chiede il condono edilizio, l’onere di fornire la prova dell’ultimazione delle opere abusive in tempo utile per poter fruire della sanatoria e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione; solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez...