02 Novembre 2020
Per consolidata giurisprudenza, il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale è di inedificabilità assoluta traducendosi in un divieto inderogabile di costruire, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Consiglio di Stato, sez. II – 12/2/2020 n. 1100, secondo il quale “L’inedificabilità legale è sancita nell'interesse pubblico da apposite leggi - art. 41-septies L. n. 1150 del 1942 aggiunto dall'art. 19 della L. n. 765 del 1967; art. 9 L. n. 729 del 1961 - e dai relativi regolamenti di attuazione - D.M. 1 aprile 1968 (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2017, n. 2878”). Si veda, su quest’ultima riflessione, anche la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II – 31/1/2020 n. 815.
Il divieto prescinde dalla programmazione urbanistica ed è correlato all'esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 22/7/2020 n. 1415): dunque, la proibizione non è finalizzata solamente a garantire la sicurezza del traffico ed eventuali ampliamenti della carreggiata, ma anche ad assicurare la disponibilità di una fascia di terreno da...