Le scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali
Le scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali
Le scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali
30 Novembre 2022
In termini generali deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 11 ottobre 2017, n. 4707; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 173/2002; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 aprile 2008, n. 1476; idem, 27 luglio 2010 n. 4920; idem, 4 ottobre 2013, n. 4917; T.A.R. Lecce, sez. Prima sentenza 8 luglio 2019 n. 1189/2019; 26 settembre 2018, n. 1357), le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione.
Il principio espresso vale ad escludere che il privato possa dolersi delle scelte del pianificatore comunale salvo che le stesse non siano inficiate da arbitrarietà od irragionevolezza manifesta ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare.
Ed infatti il principio di omogeneità della zona non costituisce un limite all'attività pianificatoria del Comune, il quale resta libero di imprimere alle varie parti del territorio la destinazione urbanistica che ritiene più confacente ai bisogni della collettività. Ciò in quanto l’ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri pianificatori e nella scelta delle singole aree è tale da non essere nemmeno soggetta, se non in casi sporadici a sindacato di legittimità.