Corretto escludere dalla gara per la concessione di affitto di un pascolo di proprietà comunale le offerte che provengono da un unico centro decisionale
Ai sensi degli artt. 4 e 17, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016)...
Corretto escludere dalla gara per la concessione di affitto di un pascolo di proprietà comunale le offerte che provengono da un unico centro decisionale
30 Marzo 2020
Ai sensi degli artt. 4 e 17, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), sono esclusi dalla procedura di evidenza pubblica i contratti attivi (quelli dai quali derivi un’entrata alla P.A.) e passivi aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, contratti questi ultimi rientranti nella potestà negoziale dell’Amministrazione. Ciò comporta che, per il loro affidamento, sia sufficiente - e al contempo necessario - lo svolgimento di una procedura di valutazione idonea a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 per tutti i contratti pubblici esclusi (da ultimo, Cons. Stato, Sez. comm. spec., parere del 10 maggio 2018, n. 1241).
Poiché nelle gare pubbliche vige il principio secondo cui è legittima l’esclusione di offerte provenienti da soggetti legati, con una certa stabilità, da una stretta comunanza di interessi - dal momento che la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla selezione ad un unico centro decisionale, anche al di fuori delle ipotesi codificate di cui all’art. 2359 c.c., causa o può causare la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione, risultando ininfluente che la rilevanza del collegamento sia stata o meno esplicitata nel bando di gara - detto principio non può non valere anche per le procedure riguardanti affidamenti che non sottostanno al regime dell’evidenza pubblica, in virtù del disposto di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 sopra richiamato.
La ratio dell’esclusione, in siffatte ipotesi, è quella di evitare il rischio di ammettere alla gara soggetti che, in quanto legati da stretta e stabile comunanza di interessi, non sono ritenuti, proprio per tale situazione, capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà e affidabilità, coerentemente ai...